Nel caso di protesto illegittimo e/o erroneo la Camera di Commercio ha potere di decisione limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale nella levata del protesto (cioè per motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto) quali possono essere a titolo esemplificativi:
- l'errore nell'indicazione del debitore;
- l'errore nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista;
- l'errore nella pubblicazione del protesto levato nei confronti del trattario non accettante e simili.
La Camera non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili) che vanno sollevate, come nel caso citato nell'esempio, avanti al Tribunale.