La cancellazione può essere richiesta da:
- debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (unitamente ad interessi maturati e spese di protesto) entro 12 mesi dalla levata del protesto;
- ufficiali levatori o gli istituti di credito, quando è stato proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto (cambiali assegni);
- chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo (cambiali e assegni);
- debitore a cui il Presidente del Tribunale ha accordato il provvedimento di riabilitazione (cambiali e assegni)