Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della L. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.