Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. In mancanza di tale cancellazione la notizia del protesto è conservata per 5 anni a partire dalla data di registrazione.