L'accesso civico è il diritto introdotto dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs.97/2016, e si distingue in:
L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta è tenuta a provvedere entra trenta giorni dalla stessa, salvo il termine sia sospeso per consentire la comunicazione della richiesta ai contro interessati eventualmente presenti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
In caso di rifiuto dell’accesso o di mancata risposta nel termine di trenta giorni, il richiedente può:
La richiesta di accesso civico va presentata in carta libera, oppure attraverso il relativo modello, disponibile in calce, al dirigente delegato dal responsabile della trasparenza per la richiesta di accesso civico, giusta delega prot. n. 6055 del 25.02.2014:
Contatti | |
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dott. Roberto Parisio – Dirigente Area Promozione |
tel. 081 760 7629 |
Se il soggetto sopra indicato non provvede nei termini, l'interessato può rivolgersi al soggetto detentore del potere sostitutivo:
Contatti | |
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dott.ssa Ilaria Desiderio - Segretario Generale |
tel. 081 760 7314 |