Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive introdotte dalla “ legge di stabilità 2012 “. La Direttiva 14 del 22 dicembre 2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione prevede disposizioni dirette a consentire una “ decertificazione “ nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati.
Il principio della decertificazione ha definitivamente imposto lo schema di riferimento per i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, nell'ambito di procedimenti amministrativi. Secondo questa impostazione, le amministrazioni non hanno più alcuna possibilità di acquisire i dati necessari per la tenuta dei procedimenti attraverso la ricezione di certificati; questi sono infatti completamente privi di validità, se non nei rapporti tra privati. La documentazione di procedimento è composta da dichiarazioni sostitutive, che i cittadini rilasciano sulla base delle loro responsabilità, e che le amministrazioni competenti sottopongono successivamente a verifica.
Le pubbliche amministrazioni che per la verifica hanno necessità di accedere al Registro delle Imprese, hanno a disposizione un nuovo servizio telematico del sistema camerale: il portale verifichePA.
Il portale http://verifichepa.infocamere.it, ( al quale occorre abilitarsi previa iscrizione iniziale all'indice delle Pubbliche Amministrazioni-IPA) consente a tutte le PA di controllare direttamente ed in tempo reale la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese.
In particolare permette agli utenti abilitati di ottenere:
a) il documento di verifica autocertificazioni;
b) gli elenchi di Pec società.
Si avvisa che non saranno più prese in considerazione le richieste pervenute via fax
L’articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”, del c.d. Decreto del Fare (in seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013) ha stabilito, infatti, che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.
Tale previsione si pone nell’ambito delle modifiche apportate dal Decreto Fare al Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), e nello specifico integra quanto dettato dall’articolo 47 del CAD, ponendo fine ai dubbi interpretativi circa la possibilità o meno di ricorrere ancora all’utilizzo del fax per la trasmissione dei documenti tra le PA.
L’articolo 47 del CAD, rubricato appunto “Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni”, stabilisce che le comunicazioni di documenti tra PPAA avvengano mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa e che esse siano valide ai fini del procedimento amministrativo solo una volta che se ne sia verificata la provenienza.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Le verifiche di autocertificazione richieste sono immediatamente rese disponibili in formato elettronico online. Tra i documenti disponibili non è più compresa la “ documentazione antimafia “, per la quale è necessario rivolgersi alla Prefettura.
Le richieste che non siano riconducibili al portale saranno veicolate al Call Center InfoCamere e di qui inoltrate all'Ufficio Responsabile delle singole Camere di Commercio.
Nel sito VerifichePa è inoltre attivo un servizio di assistenza telefonico dedicato, a cui le Pubbliche Amministrazioni possono rivolgersi per informazioni e supporto.
Dal prossimo 16 aprile 2014 il documento prodotto da VerifichePA sarà arricchito con l'eventuale dichiarazione dell'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse.
Entro il mese di giugno, inoltre, tale gestione sarà introdotta anche negli spazi analoghi servizi di decertificazione erogati tramite la Porta Applicativa del sistema SPC
Per Informazioni:
Call center portale VerifichePA
Per informazioni e assistenza tecnica sull'accreditamento e l'accesso ai servizi del portale
Tel. 06.64.89.2900 (lun-ven 9.00-17.00)
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legisletivo n. 218 del 15/11/2012* ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/12/2012) in materia di certificazioni antimafia e della successiva circolare del Ministero dell'Interno dell'08/02/2013, le Camere di Commercio non sono più autorizzate a rilasciare certificati camerali con la dicitura antimafia né al privato che si presenta allo sportello né alle pubbliche amministrazioni o privati gestori di servizi pubblici.
Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le SOA che devono effettuare controlli sulle imprese, dovranno acquisire la documentazione antimafia unicamente dalle Prefetture competenti.
* Modifiche introdotte dall'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge di stabilità 2012 G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive prevista dal “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione.
Al riguardo, le informazioni del Registro delle Imprese e del Rea in possesso della Camera di Commercio di Napoli, che le amministrazioni procedenti non siano in grado di acquisire o controllare automaticamente attraverso il portale VerifichePa, le suddette amministrazioni possono inoltrare richiesta di informazioni, ai sensi citato art. 43 del D.P.R. 445/2000, indirizzandola a:
Ufficio Decertificazione della C.C.I.A.A. di Napoli c/o il Registro delle Imprese
Centro Direzionale Isola C/2 – 80133 Napoli
(lunedì-martedì-giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.00)
Responsabile Ufficio: Dott. Fernando Marfella
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nella richiesta dovrà essere indicata in maniera chiara, oltre ai soggetti e ai dati di interesse, anche la finalità della richiesta ( aggiudicazione appalto, stipula contratto, controlli a campione, ect).
In risposta alle richieste verrà, di norma, rilasciata una visura storica dell'impresa oggetto dell'informazione.
Dal prossimo 16 aprile 2014 il documento prodotto da VerifichePA sarà arricchito con l'eventuale dichiarazione dell'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse.
Entro il mese di giugno, inoltre, tale gestione sarà introdotta anche negli spazi analoghi servizi di decertificazione erogati tramite la Porta Applicativa del sistema SPC.
Saranno esclusi da tale innovazione quei documenti relativi ai Registri Imprese delle Camere che hanno scelto di limitare solo al proprio sportello l'erogazione del "certificato di Vigenza", inibendone il rilascio da parte di altre Camere o dello Sportello Telemaco.