Deposito pratiche registro imprese
Istituito nel dicembre 1993 (legge n. 580) e operativo dall'anno 1996, riunifica il Registro delle Società - in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio. La previsione di tale strumento (art. 2188 e ss. C.c., art. 8 L. 580/1993, D.P.R. 581/1995, D.P.R. 558/1999, L. 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni normative), gestito attraverso la rete informatica e telematica, mira ad assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione rendendo tempestiva l'informazione giuridico-economica in ordine alle stesse su tutto il territorio nazionale.
In ogni provincia è istituito il Registro Imprese. Il registro è pubblico, diviso in 2 Sezioni Ordinaria e Speciale, dove si iscrivono le imprese, o individuali o societa'.
Il REA contiene informazioni economiche, statistiche e amministrative.
Il Registro delle Imprese è un pubblico registro ed ha essenzialmente funzione di pubblicità legale e nel quale si iscrivono i soggetti, gli atti e i fatti previsti dalla legge (art. 2188 c.c.).
Recentemente è stata prevista inoltre una specifica Sezione Speciale nella quale si iscrivono le Società tra Avvocati (D.Lgs. 96/2001).