Sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 71 del 23/03/2021 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con allegato Disciplinare di produzione, inerente la richiesta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta (IGP) della denominazione “OLIO CAMPANIA”, ai sensi del Reg. UE n. 1151/12.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Richiesta di riconoscimento come I.G.P. del «Olio Campania» ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (21A01636) (GU Serie Generale n.71 del 23-03-2021)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come Indicazione geografica protetta del «Olio Campania».
Considerato che la richiesta di riconoscimento e' stata presentata dal Comitato promotore per la registrazione della Indicazione geografica protetta «Olio Campania» con sede a S. Michele di Serino (AV) 83020 - via Nocelleto n. 46 - c/o Basso Fedele & Figli S.r.l., e che il predetto gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511;
Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale, si e' pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Olio Campania»;
Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare;
Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede, altresi', che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione;
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea;
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.