Le imprese che intendono esercitare una o più attività di facchinaggio presentano denuncia di inizio attività ex articolo 19 Legge 241/1990 all´ufficio del registro delle imprese o alla Commissione Provinciale per l´Artigianato - nel caso di impresa artigiana - dichiarando, sull’apposito modulo, il possesso dei requisiti:
- di onorabilità
- di capacità economico-finanziaria
- di capacità tecnico-organizzativa
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE
Il decreto prevede espressamente solo le modalità di iscrizione al registro imprese: trattasi di iscrizione provvisoria dell´impresa entro il termine di dieci giorni ed iscrizione definitiva entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica del possesso dei requisiti previsti
Pur nella non espressa previsione da parte dal decreto 221 del 30 giugno 2003, si ritiene che si tratti di denuncia di inizio attività ex art. 19 L. 241/1990 in quanto la Legge 29 luglio 2003 n. 229 ha previsto che tutti gli atti amministrativi di consenso (comunque denominati) non soggetti a discrezionalità pura siano sostituiti da denunce di inizio attività.
Ne consegue il rispetto di tutti gli oneri relativi a queste tipologie di denunce, compreso il pagamento della tassa per le Concessioni Governative e la presentazione della documentazione prevista.
Per le società si rammenta l’obbligo dell’invio della pratica compilato su supporto informatico e inviata telematicamente.
REQUISITI
Per l´esercizio dell´attività di facchinaggio, devono essere dimostrati i seguenti requisiti:
- requisiti di capacità economico-finanziaria
- requisiti di capacità tecnico-organizzativa
- requisiti di onorabilità
REQUISITI DI CAPACITA´ ECONOMICO-FINANZIARIA
I requisiti di capacità economico-finanziaria sono i seguenti:
- Comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (dimostrata da dichiarazione bancaria).
Circa le modalità di presentazione della relativa documentazione agli uffici competenti si resta in attesa di un chiarimento ministeriale.
- Possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all’8% del fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile.
Anche per questo aspetto e per le modalità di presentazione della relativa documentazione agli uffici competenti si resta in attesa di un chiarimento ministeriale.
Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l´esercizio dell’impresa ed interamente liberati.
Il possesso del requisito in questione è dimostrato con dichiarazione del titolare/legale rappresentante asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel relativo collegio o ordine professionale.
- Inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico dei seguenti soggetti:
2) dei soci per le società di persone
3) degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative.
In merito si precisa che anche la pendenza del procedimento di cancellazione del protesto osta alla sussistenza di questo requisito.
L’accertamento è il medesimo di quello che viene svolto in ambito di inizio dell’attività di pulizia.
- Iscrizione all´INPS e all´INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d´opera.
REQUISITI DI CAPACITA´ TECNICO-ORGANIZZATIVA
I requisiti di capacità tecnica e organizzativa devono essere posseduti dai seguenti soggetti:
- dipendente
- familiare collaboratore
- socio lavoratore
- titolare d´impresa
- preposto alla gestione tecnica, esclusa la figura di consulente o un professionista esterno
I requisiti tecnico-professionali – di cui è sufficiente la presenza anche solo di uno - sono:
- aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;
- l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’inquadramento almeno come operaio qualificato;
- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con almeno un biennio di fisica o un biennio di discipline organizzative aziendali oppure un biennio di economia aziendale – nel caso dei titoli di livello universitario, almeno un esame nelle citate discipline;
- aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l´attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale: si presume che potrà essere conseguito a seguito di appositi corsi professionali;
- il preposto all’attività di facchinaggio non può essere ne’ un consulente ne’ un professionista esterno all’impresa.
REQUISITI DI ONORABILITA´
I requisiti di onorabilità devono sussistere in capo ai seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa individuale
- institore o direttore preposto all’ esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede
- tutti i soci per le società in nome collettivo
- soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni
- amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative
I requisiti di onorabilità sono i seguenti:
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione (artt. 648,649 c.p.), riciclaggio (art.648 bis c.p.), insolvenza fraudolenta (artt. 641,649 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fallimentare), usura (artt. 644, 644 ter, 649 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art.628 c.p.), salvo che sia intervenuta riabilitazione
- mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un´arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n.575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142
- assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d´opera negli appalti di opere e di servizi)