NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 21 del 15 gennaio 1992
Delibera G.R.Campania n. 301/01
E’ tenuto all’iscrizione chi intende esercitare la professione di conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, adibiti al servizio pubblico non di linea. L'iscrizione costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente, nonché per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o della autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
Ai sensi dell’art.1 della legge n. 21/1992, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono effettuati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari di volta in volta stabiliti. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Pertanto il Ruolo si distingue nelle seguenti sezioni:
- conducenti di autovetture
- conducenti di motocarrozzette
- conducenti di natanti
- conducenti di veicoli a trazione animale
REQUISITI
Generali
• cittadinanza dell'Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente o motivi familiari
• residenza nella provincia di Napoli
• possesso dei diritti civili
• di essere titolare di patente di guida in corso di validità
• di essere titolare di certificato di idoneità professionale (C.A.P.) in corso di validità di cui ai comma ottavo e nono dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come, sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 delle legge 18 marzo 1988 n. 111 e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112;
Morali
• non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni, per delitti non colposi
• non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la fede pubblica, l'ordine pubblico, la morale, l'industria, il commercio e il patrimonio
• non avere in corso procedura di fallimento o essere stato soggetto a procedura fallimentare
• non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa
• non aver subito sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro di eventuali dipendenti, ed in particolare le norme relative alla sicurezza stradale e dei veicoli
Tecnici (è necessario possedere uno soltanto tra questi requisiti)
• essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale
• essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale
• di avere svolto in qualità di collaboratore familiare* l’attività di conducente, per almeno sei mesi antecedenti alla istituzione del Ruolo (26 gennaio 2001), presso una ditta munita di regolare Autorizzazione per l’attività di servizio pubblico di trasporto di persone
• di avere svolto in qualità di sostituto alla guida l’attività di conducente*, per almeno sei mesi antecedenti alla istituzione del Ruolo (26 gennaio 2001), presso una ditta munita di regolare Autorizzazione per l’attività di servizio pubblico di trasporto di persone
• di aver superato l’esame da sostenere dinanzi ad apposita commissione regionale che accerti i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica
* La Giunta Regionale della Campania – Area generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – con protocollo n. 5815/01, ha equiparato la qualifica di “autista” dei soggetti che hanno prestato lavoro alle dipendenze di un’impresa esercente l’attività di servizio pubblico di trasporto persone, a quella di sostituto alla guida o collaboratore familiare, purché tale “autista” abbia prestato servizio, con il possesso del C.A.P., alla guida di veicoli immatricolati per l’uso di terzi e non solo per quelli immatricolati per uso proprio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
• domanda in bollo, su apposito modello, sottoscritto dall’interessato
• fotocopia del documento di identità, in corso di validità
• fotocopia della patente di guida (firmata dall'interessato per conformità all'originale in suo possesso)
• fotocopia del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) (firmata dall'interessato come per la patente)
• fotocopia del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto da adibire a noleggio
• fotocopia della licenza taxi o dell’Autorizzazione di noleggio con conducente o attestato superamento esame presso la Regione Campania
• attestato superamento esame presso la Regione Campania (in originale)
• attestazione del pagamento dei diritti di segreteria € 31,00 da versare sul c.c. postale n. 16931800 intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli
COSTI
Marca da bollo 16,00 €
Diritti di segreteria: 31,00 €
MODIFICHE
Per variazione di residenza nell’ambito della stessa provincia, allegare il pagamento di € 10,00 per i diritti di segreteria su c/c n. 16931800 intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli oppure presso il nostro sportello.
Per variazione di residenza in altra provincia, presentare la richiesta di iscrizione per trasferimento presso la Camera di Commercio dove si ha la nuova residenza.
CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione disposta d’ufficio, il provvedimento viene notificato all’interessato entra 60 giorni dal giorno in cui è emanato.
RICORSI
Contro il diniego di iscrizione al Ruolo conducenti è possibile proporre ricorso in via gerarchica alla C.C.I.A.A. entro 30 gg o in via ordinaria entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento al TAR competente
La revisione dell’albo avviene con cadenza quinquennale
Allegati:
Modello di iscrizione
Modello di revisione