Il regolamento prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni.
Le schede tecniche, quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico, mentre non potranno essere richiesti ulteriori oneri connessi all’attività. .
Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.