L'agente di affari in mediazione (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Mediatori” e la sezione “Requisiti” .
Att.ne: la comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante e/o nomina del preposto priva del modello
"Mediatori" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante o priva del modello "Requisiti" compilato e sottoscritto dal preposto nominato ai fini dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività e l'adozione del conseguente provvedimento
Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (es.: modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia, ecc....) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese/rea) senza compilazione del modello "Mediatori"