Agenti e rappresentanti di commercio

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MODIFICHE

 

L'agente e rappresentante di commercio (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un'istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “ARC” e la sezione “Requisiti”.

ATTENZIONE

la comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante priva del modello "ARC" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività e l'adozione del conseguente provvedimento.

Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (ad esempio: modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia e etc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica Registro imprese/rea) senza compilazione del modello "ARC".