In questa sezione sono disponibili le informazioni relative all’attività di facchinaggio regolamentata dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 giugno 2003, n. 221, entrato in vigore il 4 settembre 2003, che ridefinisce le imprese di facchinaggio, specificando il campo applicativo, descrivendo l’attività e disciplinandone i vari aspetti amministrativi.
DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'
Per la definizione dell’attività di facchinaggio l’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 giugno 2003, n. 221, entrato in vigore il 4 settembre 2003, rimanda alle attività incluse nella tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - www.welfare.gov.it - del 03/12/1999 specificando che possono essere svolte anche con l´ausilio di mezzi meccanici o diversi, con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Viene quindi fornita la seguente indicazione:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, attività preliminari e complementari.
A tal proposito si segnala la lettera circolare del Ministero delle Attività Produttive del 1/7/2003 con cui il Ministero dichiara che sono in corso approfondimenti in merito a come debba essere letta questa norma.
Ad una prima applicazione si ritiene quindi che il modo operativo più corretto sia qualificare come attività di facchinaggio quelle attività che nella loro descrizione non presentano motivi di dubbio: si tratta pertanto delle attività definite nel punto a.
Naturalmente anche l’attività di gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza) e di deposito di colli e bagagli (di cui al punto b) sono ragionevolmente da intendersi quali attività di facchinaggio.
Sono espressamente esclusi dall’applicazione di questa normativa i pesatori pubblici.
REGOLARIZZAZIONE PER LE IMPRESE GIA’ ISCRITTE
Le imprese che al 4 settembre 2003 risultavano già iscritte al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane per le attività di facchinaggio, devono regolarizzare la propria posizione presentando:
al Registro Imprese la documentazione richiesta.
MODALITA´ DI REGOLARIZZAZIONE
1)REGOLARIZZAZIONE COMPLETA
Per le imprese iscritte al Registro Imprese, la regolarizzazione va effettuata entro il 2 marzo 2004 secondo due modalità:
Prevede che le imprese siano provviste di tutti i requisiti previsti, inclusi in particolare:
- tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria
- requisiti di capacità tecnico-organizzativa
Va presentata tutta la documentazione richiesta.
Le imprese che effettuano la regolarizzazione completa continuano ad esercitare l´attività senza ulteriori adempimenti.
2) REGOLARIZZAZIONE PARZIALE
Prevede che le imprese possono presentare una regolarizzazione incompleta, ovvero anche senza il rapporto patrimonio netto-fatturato di cui al requisito di capacità economico-finanziaria e senza il requisito di capacità tecnico-organizzativa..
Questa regolarizzazione permette di esercitare l´attività solamente fino al 4 settembre 2005.
Per poter continuare a svolgere l’attività dopo questa data, le imprese dovranno presentare entro il 4 settembre 2005 documentazione indicata in maniera completa, pena l’avvio del procedimento di cancellazione dell’attività.
La nomina del preposto, stante il contenuto del decreto in oggetto, comporta l’obbligo che lo stesso risulti sulla posizione dell’impresa estraibile dal registro imprese.
Da ciò discende che per la regolarizzazione con nomina del preposto da parte di soggetti obbligati all’invio delle pratiche telematiche, le modalità di regolarizzazione sono da effettuarsi attraverso:
- la compilazione della modulistica, modello S5 ed intercalare P, con il software Fedra
- la trasmissione telematica della pratiche attraverso il sistema Telemaco
- l´apposizione della Firma digitale con l´utilizzo della Smart Card
Per i soggetti che si iscrivono alla Albo Imprese Artigiane è da seguire la procedura indicata nell’ apposita sezione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Ministero Attività Produttive 30 giugno 2003, n. 221
- Legge 5 marzo 2003, n. 57 art. 17