Impiantistica

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Impiantistica – D. M. 37 del 22/01/08
Norme per la sicurezza degli impianti.

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , indipendentemente alla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

    Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, delle energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
    Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
    Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
      Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    Impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

 

Per informazioni rivolgersi a: Impiantistica

Riferimento: Capo Ufficio Sig. Tommaso Oliviero
Indirizzo: Borsa Merci - Corso Meridionale, 58
Telefono: 081-7607514
Info: Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.