Riapertura termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA sezione speciale persone fisiche dei soggetti esercitanti le attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere alla data di soppressione dei rispettivi ruoli e albi professionali.
Avviso rivolto agli aspiranti esercenti la professione di mediatore marittimo
Scadenza presentazione domande 12/02/2018
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.
Sono mediatori marittimi i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 il ruolo dei mediatori marittimi lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
Il decreto in questione si occupa soltanto della sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi, nulla essendo innovato per la Sezione speciale: riservata ai mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (incarico di presiedere alle pubbliche gare o ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi, legge n. 478/1968) che non risulta toccata dall'art. 75 del D. Lgs. 59/2010.
L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.. .
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.
La prova di esame ha luogo annualmente. Il Bando di avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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