Mediatori marittimi

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REGIME TRANSITORIO

 

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc…).

Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

Le imprese di mediazione (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013) un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori Marittimi” sezione Aggiornamento Posizione RI/REA per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell’ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell’impresa pena l’inibizione della continuazione dell’attività.

Nel modello, nell’apposita sezione l’impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed iscritti nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori ecc…) che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per l’impresa stessa.

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al Registro delle Imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.