Mediatori marittimi

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Deposito cauzionale

 

Il mediatore marittimo deve costituire un deposito cauzionale nella misura di Euro 258,33 per la sezione ordinaria e di Euro 516, 46 per la sezione speciale.

La cauzione, prevista dall'art.23 della legge 478/68, è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con deposito in denaro presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Centrale dello Stato (Via Nuova Marina, 5 - 80133  Napoli - tel. 081/492111) per la provincia di Napoli, mentre per le altre province della Regione Lazio presso le rispettive Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato da ricercare sul sito http://www.cassaddpp.it/.

Svincolo del deposito cauzionale e della polizza assicurativa/bancaria

 

In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’esercizio dell'attività.

Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cancellazione e lo svincolo della polizza.

Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia- Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di mediazione marittima dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”).