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L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006, che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020, prevede che:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.
La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia del formulario rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario, compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”.
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