Sanzioni

Comunicazione di non adesione allo stralcio di cui al comma 229 della Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha stabilito significative novità in materia di riscossione coattiva. Nello specifico ha previsto lo Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a mille Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228) e la Definizione agevolata dei carichi affidati al suddetto Agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231).
In ordine allo Stralcio è stata data facoltà agli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e, quindi, alle Camere di Commercio di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima Legge, un provvedimento di non adesione.
  • Il Decreto Legge n. 198/2022, convertito in Legge n.14/2023, con modificazioni, pubblicata in G.U. n.49 del 27/02/2023 ha consentito un maggior termine per gli enti impositori, fino al 31-3-2023 per le proprie decisioni.
  • La Camera di Commercio di Napoli, con Delibera della Giunta n. 18 del 23/03/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
  • Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l’adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.

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Per le sanzioni relative aggiornati alla legge 180/211 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese",  entrata in vigore il 15 novembre 2011 (G.U. n. 265 del 14.11.2011) sono applicati i seguenti importi:

 

Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto 
Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto 
Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto 
Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio


Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione  al 14/11/2011 si applicano invece le precedenti disposizioni normative ed i relativi importi:

Euro 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) 
Euro 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali

L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".