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ESENZIONE TOTALE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Sono totalmente esenti dall’imposta di bollo:
1. le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
2. le O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (art. 7 D.Lgs.460/97);
3. le cooperative sociali; devono indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative.