TERMINE SCADENZA 30 GIUGNO 2020
Il termine di scadenza è il 30 giugno 2020. Il versamento potrà altresì essere effettuato anche entro il 30 luglio 2020 maggiorando gli importi dello 0,40%. La modalità di versamento può essere:
- con pagoPA on line, http://dirittoannuale.camcom.it, dove è possibile anche effettuare il conteggio del tributo dovuto, utilizzando i servizi di sul nuovo sito, unico per tutte le Camere di Commercio
- con il modello F24 avvalendosi del Foglio di Calcolo a disposizione sul sito camerale, dove è possibile effettuare il conteggio del tributo dovuto.
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento effettuato utilizzando il modello F24, può essere fatto direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla di Napoli NA, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2020.
Gli importi da versare per il 2020 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Per il triennio 2020-2021-2022, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 12 marzo 2020 ha autorizzato per la Camera di Commercio di Napoli la maggiorazione del 20% (Delibera del Consiglio Camerale nr. 13 del 27/12/19).
Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.
I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009. Oltre alle pagine di istruzioni, è stato predisposto il consueto foglio di calcolo Excel.
In caso di omesso o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma, entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento, (breve 3,75% o lungo 6%, si fa presente che il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale.). In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale nei 10 anni precedenti alla richiesta, non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
ATTENZIONE alle truffe: falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli
La Camera di Commercio non invia più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale.
Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.
Diritto Annuale Imprese già iscritte:
di seguito le comunicazioni che la Camera di Commercio di Napoli sta inoltrando alle imprese per fornire le informazioni utili al pagamento del diritto annuale 2020
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE
Importi diritto annuale 2020
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota MISE 0347962 del 11.12.2019, ha confermato per l'anno 2020 gli importi degli anni precedenti per le iscrizioni delle nuove imprese.
Come per lo scorso triennio, anche per l'anno 2020 (e 2021, 2022) la Camera di commercio di Napoli ha approvato l'incremento complessivo del diritto annuale nella misura del 20%, che sarà destinato ai progetti strategici previsti e, data la situazione congiunturale attuale, a garantire misure a sostegno della liquidità delle economie locali.
Il 27 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 12 marzo 2020 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato l'incremento delle misure del diritto annuale.
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine del 30 novembre 2020 (articolo 17 comma 3 , lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435).
Nella tabella sottostante sono riportate le misure del diritto annuale per le imprese di prima iscrizione anno 2020
Tipo di impresa | Sede | Unità locale |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
€ 53,00 (*) |
€ 11,00 (*) |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese |
€ 120 |
€ 24 |
Società semplici agricole |
€ 60 |
€ 12 |
Società semplici non agricole |
€ 120 |
€ 24 |
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001 |
€ 120 |
€ 24 |
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) |
€ 120 |
€ 24 |
Soggetti iscritti al REA (solo per la sede) |
€ 18 |
€ 0 |
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria |
€ 66,00 |
(*) Importi 2014 ridotti del 50% (legge 114/2014) e maggiorati del 20% (Decreto MISE 12/03/2020). Ai fini del versamento occorre sempre procedere ad un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dell’importo complessivo dovuto, comprensivo quindi anche di eventuali unità locali aperte in provincia di Napoli; l'arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.
Esempio:
Se, con la stessa pratica, vengono iscritte sede e unità locale/i o più unità locali si applica, quando necessario, un unico arrotondamento finale.
Esempi per imprese individuali sezione speciale:
- solo sede:€ 53,00;
- sede + n. 1 unità locale : € 52,80 + 10,56 = 63,36 da arrotondare a € 63;
- n. 1 unità locale= €11,00;
- n. 2 unità locali= € 10,56 x 2 = 21,12 da arrotondare a € 21;
- sede + n. 3 unità locali =€ 52,80 + (10,56 x 3) = € 84,48 da arrotondare a € 84.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Diritto Annuale – Sanzioni
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