La mediazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie mediante la quale due o più parti cercano di raggiungere in maniera autonoma la soluzione che esse stesse ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa al fine di trovare un accordo.
La conferma di tale impostazione si desume dalla definizione che l’art. 1 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 28/2010 dà della mediazione intesa come "l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".
Si tratta di una procedura rapida (ha una durata non superiore a tre mesi) e dai costi contenuti e predeterminati (il costo della procedura conciliativa varia a seconda del valore della controversia).
Attraverso la mediazione on line procedura telematica messa a disposizione dalla Camera di Commercio di Napoli, è stato
possibile scavalcare anche l’ostacolo della distanza tra le parti in lite, che pur risiedendo in città, regioni o Stati diversi, possono incontrarsi direttamente in rete, mediante un sistema di web conference audio-video provvisto anche di chat room. Il dialogo si svolge in un’area riservata del sito cui possono accedere solo le parti, il conciliatore e il responsabile del servizio: in questo modo è garantita l’assoluta privacy dei soggetti coinvolti.
Dal 20 marzo 2011, per quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, entra in vigore l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:
- diritti reali;
- condominio;
- divisioni;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.
Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie già pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
La mediazione presenta notevoli vantaggi:
Nessuna decisione viene imposta, ma sono le parti che volontariamente pervengono ad un accordo risolutivo della controversia.
Una procedura di mediazione ha una durata non superiore ai tre mesi.
I costi sono contenuti e predeterminati.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.
Il mediatore è un soggetto specializzato in tecniche di mediazione. Il suo compito è di assistere, in modo neutrale e imparziale, le parti nella ricerca di un accordo risolutivo della controversia.
Il Servizio
Quando due o più parti si trovano coinvolte in una controversia a carattere civile e commerciale e comunque vertente su diritti disponibili, possono attivare la procedura di mediazione.