Guida sull'etichettatura dei prodotti tessili
L'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall' 8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).
I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1007/2011 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.
I prodotti tessili, per essere posti in vendita al consumatore finale, devono riportare un contrassegno o un'etichetta, che sia saldamente fissata, ed i cui caratteri tipografici siano leggibili e chiaramente visibili , tale etichetta deve contenere le seguenti indicazioni obbligatorie:
la composizione fibrosa: sull’etichetta devono essere indicati, in lingua italiana e senza abbreviazioni, le denominazioni delle fibre che compongono il prodotto unitamente alla loro percentuale. Le denominazione delle fibre sono elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. E’ importante che la denominazione della fibra sia espressa senza sigle o abbreviazioni e che queste siano ordinate in ordine decrescente di peso.
l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
il responsabile dell'immissione in commercio;
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste dalla vigente normativa. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purchè sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
La normativa sull’etichettatura tessile non si applica ai prodotti:
- •destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
- •introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
- •importati da paesi terzi per essere oggetto di traffico di perfezionamento attivo;
- •dati in lavorazione, senza essere oggetto di cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o ad imprese che lavorano per conto terzi e che hanno la caratteristica dell’indipendenza.
Obblighi degli operatori:
- •Fabbricante e importatore
Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore
- •Distributore
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica , vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
Autorità di vigilanza
Autorità competente per i controlli sull’etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili è il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e L’internazionalizzazione, Direzione Generale per la politica Industriale e la Competitività che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio.
Svolgono attività di vigilanza anche organi a competenza generale quali Polizia Locale, Guardia di Finanza, ecc.
L'autorità di vigilanza esegue due tipi di controllo: Controllo visivo e documentale, volto a verificare che il prodotto tessile sia accompagnato da un’etichetta o contrassegno riportanti la composizione fibrosa secondo quanto previsto nel Regolamento 1007/2011 e nel D.Lgs 194/99. In alcuni segmenti della catena di distribuzione il controllo può essere esteso alla documentazione commerciale; Controlli fisici che consistono nel prelievo di campioni al fine di accertare la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato in etichetta.
Normativa Comunitaria
REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE.
DIRETTIVA 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE.
Normativa Nazionale
Legge n. 883/73 Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13.
D.P.R. 515/76 Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14.
D.Lgs.n. 194/99 di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e ss. recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.
Legge 8 gennaio 2013