Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, congiuntamente all’art.2 lettera l della legge 580/1993 (modificata dal D.Lgs. 23/2010) conferisce alla Camera di Commercio funzioni di vigilanza, ispezione e sanzionatorie in materia di sicurezza e conformità di numerosi prodotti immessi sul mercato, tali controlli possono essere effettuati su diversi operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore, distributore, così come individuati dal Regolamento 2008/765/CE.
La direttiva comunitaria recepita dalla legislazione italiana riguarda il materiale elettrico a bassa tensione definito LVD ( Low Voltage Directive).
La normativa si applica a tutto il materiale elettrico avente una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e tra 75 e 1500 Volt in corrente continua
e non all'interno delle attrezzature che potrebbero avere tensioni più elevate.
Rientrano anche il caricabatterie allegato all'apparecchio, le apparecchiature con alimentatore integrato e le apparecchiature con alimentatore allegato funzionanti con batterie con tensione minore di 50V AC e 75V DC.
La direttiva copre oltre i rischi elettrici, anche quelli meccanici, chimici, gli aspetti sanitari del rumore e delle vibrazioni e gli aspetti ergonomici necessari per garantire la protezione dai rischi stessi.
Il termine materiale elettrico non è definito ma viene riconosciuta al livello internazionale la definizione data dal vocabolario internazionale di elettrotecnica IEC che definisce materiale elettrico " qualsiasi articolo utilizzato per scopi quali la generazione, la conversione, la trasmissione, la distribuzione o l'uso dell'energia elettrica.
Obblighi del fabbricante o un suo mandatario nella Comunità Europea:
Apporre sul prodotto o sulla confezione in modo visibile e leggibile la marcatura CE, le identificazioni del fabbricante e le caratteristiche del prodotto, redigere un fascicolo tecnico contenente la descrizione generale e tecnica e la dichiarazione di conformità.
Obblighi dell'importatore:
Ricevere la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico, controllare la corrispondenza con il prodotto e apporre la propria denominazione.
Obblighi del venditore:
Controllare la presenza della marcatura CE, delle istruzioni e delle avvertenze in italiano, nonchè i dati del produttore e dell'importatore.
La mancata osservanza delle norme di sicurezza prevede delle sanzioni per ognuna delle figure professionali del commercio al fine di garantirne l'osservanza.
MATERIALE INCLUSO
Sono inclusi nella direttiva a bassa tensione il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt in corrente alternata (DC) e tra 75 e 1500 Volt in corrente continua (AC):
Elettrodomestici
Elettroutensili
Fili
Cavi
Condutture elettriche
Materiali di installazione
Trasformatori
Motori elettrici
Apparecchi per illuminazione
Luminarie natalizie
Starter
Fusibili
Interruttori per uso domestico
Carica batterie allegato all'apparecchio
MATERIALE ESCLUSO
Apparecchiature elettriche per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi
Materiali elettrici per radiologia e uso clinico
Componenti elettrici degli ascensori
Contatori di elettricità
Prese e spine per uso domestico
Strumenti di lavoro su parti in tensione come cacciaviti
Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici
Materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori del territorio della Comunità Europea
Componenti basi
Questi ultimi sono dispositivi progettati per essere utilizzati come componenti da inserire in altre apparecchiature elettriche, per cui la sicurezza va valutata considerando il modo in cui sono incorporati: circuiti integrati, transistor, diodi, raddrizzatori, triac, GTO, IGTB, optosemiconduttori, condensatori, induttori, resistori, filtri, relè con morsetti per circuiti stampati, microinterruttori.
REQUISITI DI SICUREZZA
Il materiale elettrico a bassa tensione deve rispondere a requisiti di sicurezza obbligatori per essere immessi nel mercato dell'Unione Europea ed avere la libera circolazione nella Comunità.
Devono essere costruiti nel rispetto dei requisiti generali in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Anche le operazioni compiute su tali materiali come l'istallazione e la manutenzione, devono essere effettuate in modo corretto senza apportare modifiche che possano compromettere la loro sicurezza.
Le caratteristiche essenziali sono indicate sul materiale elettrico stesso o sulla scheda di accompagnamento.
I requisiti sono indicati nell'allegato 1 della legge 791/1977 modificato dall'art. 6 de Decreto Legislativo 626/96:
Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato
entro taluni limiti di tensione
1. - Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono
indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul
materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna;
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico
oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in
maniera sicura ed adeguata;
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli
citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua
destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni
che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un
pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura
non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. - Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli
animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da
non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e
agli oggetti.
PROCEDURE DI VALUTAZIONE
Includono tre elementi principali:
A - Documentazione tecnica
B - Dichiarazione di conformità
C - Marcatura CE
A - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Prima di immettere un prodotto sul mercato, il fabbricante o un suo mandatario stabilito nella Comunità deve predisporre tutta la documentazione tecnica che consente di valutare se il materiale è conforme ai requisiti.
Deve anche adottare tutte la misure necessarie perchè il prodotto sia fabbricato secondo quanto indicato nella documentazione tecnica.
La documentazione deve contenere:
la descrizione del materiale elettrico, i disegni di progettazione e di fabbricazione, gli schemi di componenti, sottounità e circuiti, l’elenco delle norme, le descrizioni delle soluzioni applicate per conformarsi agli aspetti di sicurezza della direttiva, i risultati dei calcoli progettuali e delle verifiche eseguite, la relazione sulle prove effettuate.
La documentazione va conservata in modalità cartacea o su supporto elettronico per eventuali controlli e ispezioni per un periodo di 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il fabbricante o un suo mandatario nella Comunità sono tenuti a redigere una dichiarazione di conformità prima di immettere il prodotto sul mercato.
Deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Comunità e deve comprendere i seguenti elementi:
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
Descrizione del materiale elettrico
Riferimento alle norme armonizzate
Eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità (ISO-EN-CEI)
Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il rappresentante
Le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE
C - MARCATURA CE
Attesta la conformità del materiale elettrico ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme comunitarie e nazionali per la tutela e la sicurezza di persone, animali e cose.
Solo il fabbricante o un suo mandatario stabilito nella Comunità sono autorizzati ad esporre la marcatura CE.
In particolare, garantisce il prodotto elettrico contro i rischi:
elettrici (pericolo di scossa elettrica)
meccanici (pericolo di rotture)
chimici (pericolo di emissione di gas tossici)
termici (pericolo di surriscaldamento)
elettromagnetici
Deve essere apposta sul prodotto oppure, se non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia. Deve essere visibile, facilmente leggibile ed indelebile.
E' costituito da un logo definito dal simbolo grafico:
I diversi elementi della marcatura devono avere la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a
E' vietato apporre un marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura stessa.
ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Rientra tra gli obblighi del fabbricante apporre un etichetta con le indicazioni utili per il consumatore.
Devono essere scritte nella lingua del paese dove è distribuito il prodotto.
Le indicazioni da riportare sono
1 - Denominazione legale o merceologica del prodotto
2 - Dati identificativi del produttore (nome o ragione sociale o marchio di fabbrica, sede
legale , paese di origine)
Se utili, per l'utilizzo o la sicurezza vanno indicati:
1- Metodi di utilizzazione allegando le istruzioni e le caratteristiche essenziali del materiale
elettrico
2 - Composizione del prodotto (materiale di produzione, metodo di lavorazione, materiale
e sostanze potenzialmente pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente.
CONTROLLI
(Art.
La vigilanza è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale per l'attività ispettiva degli uffici delle Camere di Commercio, degli Ispettorati del Lavoro, di altre Amministrazioni dello Stato e delle Autorità Pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze.
lo scopo dei controlli è accertare che i prodotti elettrici immessi in commercio, sia come vendita sia come distribuzione a titolo gratuito, siano conformi alla normativa.
I controlli possono essere effettuati presso il fabbricante, gli importatori, i commercianti e gli installatori.
La procedura per il controllo ha lo scopo di:
- identificare il prodotto verificando che vi sia l'indicazione del fabbricante, che l'imballaggio corrisponda al prodotto contenuto, che siano indicate in italiano le istruzioni, i rischi e le avvertenze
- controllare che la marcatura CE sia indicata in modo visibile, leggibile e indelebile, secondo il logo stabilito dalla normativa
- verificare la documentazione tecnica
Effettuato il controllo, gli ispettori della Camera di Commercio redigono un verbale di sopralluogo che riporta l'indicazione dei prodotti esaminati e i dati identificativi della ditta, del responsabile e della persona presente al momento dell'ispezione.
Se dal controllo viene rilevata un'irregolarità dell'etichetta, l'ispettore redige un verbale di accertamento della violazione con l'indicazione seguente:
- responsabile del prodotto
- norme violate
- importo dell'oblazione (doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole)
- Importo della sanzione
- ufficio a cui presentare gli scritti difensivi.
Se, invece, ritiene che il prodotto non sia conforme, può procedere al prelievo di campioni, pagati a prezzo di vendita e inviati a un laboratorio autorizzato dal Ministero per effettuare le analisi.
I campioni non inferiori a tre per ogni prodotto, vanno sigillati con spago e piombo alla presenza del titolare o di un suo dipendente che firmerà il verbale di prelievo.
Del prelievo e delle analisi va data comunicazione al Ministero.
Se, dalle analisi, il prodotto non risulta conforme, viene emesso un provvedimento con l'indicazione di:
- obbligo per il produttore a procedere a conformare i prodotti alla direttiva
- ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
SANZIONI
Il provvedimento sanzionatorio è attuato in base alla normativa prevista dalla legge
689/1981, mentre l'importo delle sanzioni e la relativa violazione sono indicate dall'art. 9 della legge 791/1977 sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1996.
- Violazione alle norme sulla marcatura CE
- per il fabbricante e l'importatore:
da euro
non inferiore a euro 10329,00 e non superiore a euro 61975,00
- per il commerciante e l'installatore:
da euro
non inferiore a euro 775,00 e non superiore a 4648,00
- Violazione alle norme sulla sicurezza del prodotto
- per il fabbricante, l'importatore, il commerciante e l'installatore:
da euro
non inferiore a euro 10329,00 e non superiore a euro 61975,00
- Violazione alle norme di apposizione dell'etichetta
- per il fabbricante, l'importatore, il commerciante e l'installatore
da euro
- Violazione di norme sulla documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità
- per il fabbricante e l'importatore
da euro
- Violazione all'obbligo di conservazione documenti e rintracciabilità dei prodotti
- per il commerciante
da euro
Normativa Comunitaria
Direttiva del Consiglio n. 73/23/CEE del 19/2/1973
Direttiva del Consiglio n. 93/68/CEE del 22/7/1993
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2001/95/CE del 3/12/2001
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/95/CE del 12/12/2006
Normativa Nazionale
Legge n. 791 del 18/10/1977
Legge n. 689 del 24/11/1981
Decreto Legislativo n. 626 del 25/11/1996
Decreto Legislativo n. 277 del 31/07/1997
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31.12.2002
Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005 - Codice del Consumo
Il giocattolo è un prodotto concepito per essere utilizzati da minori di 14 anni è quindi importante che il suo uso non comprometta la salute dell'utilizzatore e più in generale che esso sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dal legislatore.
Identificare un giocattolo sicuro è semplice basta fare attenzione che sulla confezione compaiano in maniera visibile, leggibile, indelebile ed in lingua italiana degli elementi minimi:
1) il marchio CE.
La marcatura CE rappresenta la conformità del giocattolo alle norme europee, essa può essere posta dal fabbricante sul giocattolo stesso e/o sul suo imballaggio. Il marchio CE è un marchio obbligatorio ed i giocattoli che ne sono privi non possono essere immessi nel mercato italiano. La marcatura deve rispettare le specifiche e le proporzioni presenti nella figura di seguito riportata e deve avere un’altezza minima di 5 mm.
La norma vieta l’apposizione di marchi che, per loro caratteristica, possano confondersi con il marchio CE, così come la copertura, anche parziale, del marchio con altri marchi.
Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su un’etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile ed i giocattoli sono venduti in espositori che siano stati inizialmente utilizzati come imballaggi per i giocattoli, la marcatura CE dovrà essere stampata sull’espositore stesso. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare
2) l’indicazione del tipo, del lotto, di serie, del modello o di ogni altro elemento che consenta l’identificazione univoca del prodotto. Tali informazioni vanno riportate sul prodotto o sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento: Esse devono essere visibili, facilmente leggibili e comprensibili.
3) Il nome e dell’indirizzo completo del costruttore o del suo rappresentante autorizzato o dell’importatore se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea. Tali informazioni permettono di contattare in caso di necessità il fabbricante, il suo rappresentante o l’importatore.
4) Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana
Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza sono indicazioni essenziali per il corretto uso del giocattolo, esse devono essere riportate almeno in lingua italiana ed essere precedute, a seconda dei casi, dalla parola “Attenzione” o “Avvertenza” o “Avvertenze”. Le avvertenze sono apposte in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l’uso di cui esso è corredato. Tra le avvertenze rientrano anche quelle relative a restrizioni d’uso relative alla fascia di età per la quale il giocattolo è stato progettato. In assenza di un’età consigliata si presuppone che il giocattolo sia destinato a tutte le età (0-14 anni). Ci sono alcune avvertenze che determinano la decisione di acquistare o meno il giocattolo, come, per esempio, l’età minima e massima degli utilizzatori queste informazioni devono figurare sull’imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso
SE ACQUISTATE GIOCATTOLI PER BAMBINI SOTTO I TRE ANNI, È BENE ASSICURARSI CHE NON CONTENGANO PICCOLE PARTI ACCESSIBILI: potrebbero causare rischio di ingestione. I giocattoli realizzati per bambini di età superiore a 3 anni, ma potenzialmente utilizzabili da bambini di età inferiore ai 3 anni, devono riportare la seguente avvertenza:
”ATTENZIONE: NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI” (oppure “3 ANNI”, oppure il pittogramma del viso del bambino con il segnale di divieto), seguita dalla motivazione di rischio, ad esempio: “CONTIENE PICCOLE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE O INALATE”.
Enti preposti ai controlli e modalità di controllo
Autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.
Il Ministero dello Sviluppo Economico partecipa al sistema RAPEX (Community Rapid Information System), il sistema di allerta rapida che raccoglie le segnalazioni di prodotti non sicuri provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea e che viene aggiornato settimanalmente
Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza limitatamente ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli e ai rischi di infezione e malattia connessi a contaminazione microbiologica. A tal fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto Superiore Sanità. I controlli alle frontiere esterne sono svolti dall' Agenzia delle Dogane.
I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori.
I controlli possono essere:
• Controlli visivi volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
• Controlli documentali volti a verificare che il produttore abbia posto in essere tutte le procedure atte a dimostrare la conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza e la continuità della fabbricazione
• Controlli fisici (prelievo e analisi di campioni) che consistono nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili, tali prove sono effettuate da Organismi notificati. In genere il controllo fisico è' accompagnato anche da un controllo documentale.
Per l’esecuzione di questi controlli e delle analisi tecniche di conformità gli enti pubblici di vigilanza si avvalgono di Organismi notificati di certificazione. Questi sono laboratori che vengono riconosciuti “parte terza” dai sistemi nazionali di accreditamento e vengono abilitati ad eseguire prove ed esprimere valutazioni riguardo la conformità dei prodotti alle norme.
normativa comunitaria
• DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
• DIRETTIVA 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
• DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
• Regolamento (CE) n.765/2008.
normativa nazionale
• D.Lgs. 11/4/2011, n.54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
• D.Lgs. 27/9/1991 n.313 - Attuazione della Direttiva n.88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’Art.54 della L. 29 dicembre 1990, n.428.
• D.Lgs. 6/9/2005 n.206 - Codice del consumo, Artt. 102 – 113.
• D.M. 20/3/2008 - Recepimento della Direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
norme armonizzate
Le norme armonizzate sono quelle che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità dei giocattoli:
• EN 71-1: 2011 Parte 1: Proprietà fisiche e meccaniche.
• EN 71-2: 2011 - Parte 2: Infiammabilità.
• EN 71-3:1994 + A1: 2000 + AC:2000 + AC:2002 Parte 3: Proprietà chimiche - migrazione di alcuni elementi.
• EN 71-4:2009 Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse.
• EN 71-5:1993 + A1:2006 + A2:2009 Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica.
• EN 71-7: 2002 Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova.
Guida sull'etichettatura dei prodotti tessili
L'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall' 8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).
I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1007/2011 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.
I prodotti tessili, per essere posti in vendita al consumatore finale, devono riportare un contrassegno o un'etichetta, che sia saldamente fissata, ed i cui caratteri tipografici siano leggibili e chiaramente visibili , tale etichetta deve contenere le seguenti indicazioni obbligatorie:
la composizione fibrosa: sull’etichetta devono essere indicati, in lingua italiana e senza abbreviazioni, le denominazioni delle fibre che compongono il prodotto unitamente alla loro percentuale. Le denominazione delle fibre sono elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. E’ importante che la denominazione della fibra sia espressa senza sigle o abbreviazioni e che queste siano ordinate in ordine decrescente di peso.
l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
il responsabile dell'immissione in commercio;
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste dalla vigente normativa. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purchè sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
La normativa sull’etichettatura tessile non si applica ai prodotti:
- •destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
- •introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
- •importati da paesi terzi per essere oggetto di traffico di perfezionamento attivo;
- •dati in lavorazione, senza essere oggetto di cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o ad imprese che lavorano per conto terzi e che hanno la caratteristica dell’indipendenza.
Obblighi degli operatori:
- •Fabbricante e importatore
Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore
- •Distributore
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica , vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
Autorità di vigilanza
Autorità competente per i controlli sull’etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili è il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e L’internazionalizzazione, Direzione Generale per la politica Industriale e la Competitività che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio.
Svolgono attività di vigilanza anche organi a competenza generale quali Polizia Locale, Guardia di Finanza, ecc.
L'autorità di vigilanza esegue due tipi di controllo: Controllo visivo e documentale, volto a verificare che il prodotto tessile sia accompagnato da un’etichetta o contrassegno riportanti la composizione fibrosa secondo quanto previsto nel Regolamento 1007/2011 e nel D.Lgs 194/99. In alcuni segmenti della catena di distribuzione il controllo può essere esteso alla documentazione commerciale; Controlli fisici che consistono nel prelievo di campioni al fine di accertare la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato in etichetta.
Normativa Comunitaria
REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE.
DIRETTIVA 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE.
Normativa Nazionale
Legge n. 883/73 Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13.
D.P.R. 515/76 Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14.
D.Lgs.n. 194/99 di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e ss. recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.
Legge 8 gennaio 2013
In un mercato sempre più saturo riveste un’importanza particolare riuscire a discriminare la qualità di un prodotto per orientare le scelte in maniera consapevole e l'etichettatura è un mezzo essenziale per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori, per questa ragione la legge impone che le calzature rechino, attraverso simboli, informazioni sul materiale di cui sono composte la suola, la tomaia, il rivestimento interno.
Molto spesso le scelte di marketing dei produttori tendono ad enfatizzare più lo stile del prodotto che la sua qualità e, per questa ragione, è importante per il consumatore, nonché per tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al processo di produzione e di distribuzione, saper leggere l’etichetta delle calzature.
Con il termine calzatura si fa riferimento ad una serie di prodotti anche molto diversi tra loro che vanno dalle scarpe con o senza tacco agli stivali, alle scarpe per le attività sportive, alle scarpe da ballo, alle calosce portate sopra altre calzature, alle calzature ortopediche e così via.
La normativa sull’etichettatura delle calzature si applica a tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente come, per esempio, un sottopiede di ricambio, venduto disgiuntamente dalla calzatura.
Sono esclusi dal campo di applicazione:
- ·le calzature d’occasione usate;
- ·le calzature aventi caratteristica di giocattolo;
- ·le calzature di protezione che sono disciplinate dal D.Leg.vo 4/12/92 n.475 (dispositivi di protezione individuale );
- ·le calzature disciplinate dal DPR 10/09/82 n.904 ( sostanze pericolose).
Il legislatore coinvolge nell’obbligo relativo all’etichettatura delle calzature più soggetti:
- ·i produttori e gli importatori che sono responsabili per l’esattezza delle informazioni contenute in etichetta ;
- ·i venditori al dettaglio che sono responsabili della verifica della presenza delle etichette sulle calzature in vendita e per l’esposizione di un cartello illustrativo della simbologia adottata sulle etichette stesse.
L’Autorità di vigilanza è il Ministero dello Sviluppo Economico che esercita la vigilanza attraverso le Camere di Commercio.
In caso di etichettatura non conforme o mancante, l’Autorità di Vigilanza assegna al fabbricante un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il ritiro dal mercato delle calzature.
Etichetta calzature
L’etichetta deve essere presente su almeno una delle due calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata su un supporto attaccato alla calzatura stessa ma comunque deve essere visibile ed accessibile al consumatore. L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composto almeno l’80% della suola, della tomaia, del rivestimento interno. Se nessun materiale raggiunge tale limite l’etichetta deve recare l’indicazione delle due componenti principali.
L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore.
Le calzature si compongono di tre parti:
- ·TOMAIA: superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna
- ·RIVESTIMENTO DELLA TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura
- ·SUOLA ESTERNA: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura
Di seguito vengono riportati i pittogrammi che rappresentano le diverse parti della calzatura
Accanto all’indicazione della parte della calzatura va inserito il pittogramma che rappresenta il materiale di cui la parte è costituita. I materiali usati nella produzione delle calzature sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato), il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa), le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute), altre materie (para o gomma).
Di seguito vengono riportati i pittogrammi che li rappresentano
esempi di etichettatura:
calzatura con tomaia, rivestimento interno e suola in cuoio
calzatura con tomaia in cuoio, rivestimento interno in tessuto e suola in altre materie
Calzatura con tomaia e rivestimento interno in tessuto e suola in altre materie
Normativa Comunitaria
DIRETTIVA 94/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
DIRETTIVA 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
DECISIONE della Commissione europea che impone agli stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.
Normativa Nazionale
D.M. 11/04/1996 che recepisce la Direttiva della Comunità Europea 94/11/CE;
D.M. 30/01/2001;
D.Leg.vo 6/09/2005 n. 206 – Codice del Consumo.
AVVISO:
Si rende noto che dal 14 luglio 2016 la Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove commercializzate in Italia (anno 2016 ) è on-line sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
La direttiva 1999/94/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 17febbraio 2003, n. 84, richiede agli Stati membri di pubblicare annualmente una guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture al fine di fornire ai consumatori informazioni utili per un acquisto consapevole di autovetture nuove, con lo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio energetico, a ciò provvede il Ministero dello Sviluppo Economico. La norma attribuisce specifici obblighi sia ai costruttori che ai rivenditori di autoveicoli, in particolare
Il costruttore deve:
• fornire ai propri concessionari il manifesto o il file per la visualizzazione su schermo da esporre in ogni punto vendita, sul quale devono essere indicati i modelli suddivisi per tipo di carburante e indicati in ordine crescente di emissioni di CO2
• deve fornire al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 15 dicembre di ogni anno i dati aggiornati sui consumi di carburante e le emissioni di CO2 di tutte le autovetture commercializzate al fine di far redigere una “Guida al Risparmio di Carburante ed alle emissioni di CO2”.
Il rivenditore deve:
• apporre in modo visibile su ciascuna autovettura esposta o nelle sue immediate vicinanze, un’etichetta formato A4 relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dell’autovettura;
• esporre in posizione evidente, un manifesto o uno schermo di visualizzazione che contenga l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutta la gamma di autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing nel punto vendita;
• rendere immediatamente disponibile a richiesta del cliente per consultazione la “Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di Co2”, pubblicata a cura del Ministero dello Sviluppo Economico sui dati comunicati da tutti i costruttori e per tutte le autovetture nuove commerciate nell’Unione Europea.
Alle Camere di Commercio è affidato il compito di vigilare sugli adempimenti descritti e ad accertare le seguenti violazioni:
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omessa o incompleta affissione del manifesto
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materiale promozionale incompleto o privo dei valori sul consumo ufficiale di carburante ed emissioni Co2
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divieto di apporre altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante e alle emissioni non conformi sui materiali informativi
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indisponibilità a fornire gratuitamente la guida al risparmio su richiesta del consumatore
la sanzione amministrativa prevista è da euro 250,00 a euro 1000,00.