CLAUSOLE VESSATORIE
La legge 52 del 6 febbraio 1996, attuattiva della direttiva CEE n. 13/93, ha introdotto nell’ordinamento italiano ( artt. 1469 bis – sexies del codice civile) un’ articolata disciplina concernente la protezione dei consumatori dall’inserimento di clausole vessatorie nei propri contratti. La normativa in oggetto si applica ai contratti predisposti unilateralmente dal professionista e definisce la figura del
· consumatore la persona fisica che conclude un contratto con uno scopo non professionale o imprenditoriale;· professionista la persona fisica o giuridica che conclude un contratto incluso nella sua sfera professionale o imprenditoriale
La normativa mira ad evitare che il professionista imponga al consumatore condizioni non equilibrate e definisce come vessatorie “le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”
La vessatorietà è esclusa quando:
· la clausola è stata discussa e trattata dalle parti;
· la clausola riproduce disposizioni di leggi nazionali o comunitarie
La presenza di clausole vessatorie comporta l’esclusione di queste dal contratto, il quale rimane efficace per tutti gli altri aspetti. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
L’art. 1469 sexties introduce un nuovo rimedio collettivo promuovibile dalle Camere di commercio e dalle associazioni di consumatori o professionisti: l’azione inibitoria rimedio generale ed astratto che ha ad oggetto le condizioni generali di contratto.
Attraverso l’azione si ottiene dal giudice il divieto per il professionista o l’associazione di professionisti di continuare ad inserire le clausole ritenute abusive.
La Camera di commercio di Napoli ha istituito una Commissione Tecnica per il controllo sulla eventuale presenza di clausole vessatorie nei contratti, composta da giuristi ed esperti esterni, la quale interviene per verificare ed evitare che nei contratti prestampati sottoposti alla firma dei consumatori siano inserite clausole penalizzanti che creino un significativo squilibrio nelle obbligazioni a carico della parte più debole
CONTRATTI TIPO
Le Camere di Commercio, ai sensi della legge 580/93 art. 2, possono predisporre e promuovere “contratti tipo” tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Le Camere di Commercio, equidistanti dagli interessi delle parti, promuovono la predisposizione di contratti-tipo che disciplinino i rapporti delle imprese con la propria clientela improntandoli a criteri di trasparenza e di equità.
Tutti gli utenti e le loro associazioni possono rivolgersi al Servizio istituito dalla Camera di Commercio di Napoli che ha nominato un’ apposita Commissione tecnica che, individuato il settore di intervento, predispone contratti-tipo