Sanzioni Amministrative

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ESECUZIONE FORZATA (art. 27 legge 689/81)

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza, l’Ufficio, entro 5 anni dalla notifica, attiva la procedura di riscossione della somma trasmettendo il ruolo al Concessionario per la riscossione.

L’importo è maggiorato del 10% per semestre compiuto di ritardo più l’interesse maturato per le frazioni di semestre.

La cartella esattoriale è il documento contenente tutte le indicazioni: importo da pagare, codice tributo, ente impositore, termini di pagamento ecc.

Per le modalità di pagamento occorre rivolgersi al Concessionario per la Riscossione, per le informazioni nel merito della cartella occorre, invece, rivolgersi alla Camera di Commercio secondo le indicazioni contenute nella cartella stessa.

In caso di mancato pagamento il Concessionario per la Riscossione attiva  la procedura di esecuzione forzata a sua cura e responsabilità.

Se vi sono condizioni di temporanea difficoltà economica è possibile chiedere all’Esattore la rateizzazione del pagamento.

Se, invece, il soggetto interessato ritiene che esistano i presupposti per l’annullamento dell’iscrizione a ruolo può proporre, in carta semplice, istanza di sgravio in autotutela alla Camera di Commercio (l’istanza non è interruttiva dei termini) ovvero opposizione all’esecuzione/agli atti esecutivi nelle forme ordinarie innanzi all’Autorità Giudiziaria,  per vizi di regolarità formale della cartella o del procedimento di esecuzione esattoriale, per illegittimità dell’iscrizione a ruolo, per omessa notifica della cartella o per pregresso pagamento della sanzione (artt. 615 e ss. c.p.c.)

Il ricorso non è sospensivo del provvedimento di esecuzione forzata a meno che il Giudice non disponga diversamente.