Sui veicoli immatricolati in uno degli Stati UE prima dell' 1.5.2006, l'attività dei conducenti tenuti al rispetto delle norme sociali in materia di guida e riposo è registrata attraverso dispositivi di controllo di tipo analogico. I dispositivi di tipo analogico non hanno una propria memoria ma registrano i dati scrivendoli su un foglio di registrazione che deve essere inserito all'interno dell'apparecchio. L'apparecchio funziona automaticamente sia quando il veicolo è fermo sia quando è in movimento: il conducente deve solo inserire il foglio di registrazione nell'apposito spazio ed eventualmente agire sul commutatore per selezionare il campo di registrazione in conformità all'attività che sta effettivamente compiendo in quel momento (riposo, guida ecc.).
Il dispositivo cronotachigrafo detto anche più comunemente "analogico" consente di registrare in modo autonomo:
- ·distanza percorsa (marcia avanti e marcia indietro, oppure, solo marcia avanti),
- ·velocità,
- ·tempo, ripartito per periodi di guida e periodi di riposo,
- ·apertura e chiusura della custodia contenente il foglio di registrazione.
La normativa comunitaria del regolamento (CEE) n. 3821/85, consente l'utilizzazione ed il montaggio di un dispositivo che effettua registrazioni per più giorni in modo automatico e continuativo senza intervento dell'operatore a condizione che i raccordi dei vari fogli di registrazione collegati fra loro non presentino interruzioni o sovrapposizioni
Le norme contenute al regolamento (CEE) n. 3821/85 consente la possibilità di utilizzo di un unico dispositivo per due conducenti che si alternano alla guida, a condizione che le registrazioni siano riportate in fogli separati (uno per ciascun autista) e che l'avanzamento dei vari fogli sia sincronizzato. In questi dispositivi la puntina scrivente è sempre una soltanto; perciò al momento del cambio di conducente è necessario aprire il coperchio ed invertire la posizione dei dischi (quello del conducente che guida è sempre posto sopra). Questa operazione sarà documentata sui fogli di registrazione da un segno di apertura e chiusura.Nei dispositivi muniti di doppio pennino questa procedura non è necessaria; si consiglia, nel caso di non utilizzo del secondo pennino per lungo tempo di lasciare inserito un disco a protezione del pennino stesso.
I cronotachigrafi analogici possono essere a trasmissione:
- ·meccanica. Nei dispositivi a trasmissione meccanica, ormai praticamente in disuso, il collegamento tra presa di forza e cronotachigrafo è realizzato mediante un cavo metallico di trasmissione libero di ruotare all'interno di una guaina. Questo cavo, attraverso una serie di ingranaggi, dalla presa di forza (che si trova sul cambio, all'uscita cioè dell'albero secondario che trasmette il moto alle ruote) trasmette il moto, in sincronia con quello del veicolo, all'apparecchio di controllo. Le puntine scriventi, poste nell'apparecchio cronotachigrafo, attraverso un complesso sistema di ingranaggi tarati, sono mosse direttamente dal moto trasmesso dal cavo.
- ·elettronica. Nei dispositivi a trasmissione elettronica non sono presenti cavi di trasmissione del moto dalla presa di forza al cronotachigrafo, ma è utilizzato un sistema di trasmissione di impulsi elettrici che consente il movimento delle puntine scriventi: il segnale diretto al cronotachigrafo è trasmesso, tramite un cavo elettrico, da un trasmettitore posto sulla presa di forza del cambio.
Il dispositivo si compone di tre parti caratteristiche:
apparecchio cronotachigrafo vero e proprio: dispositivo dotato di meccanismi in grado di decodificare il segnale proveniente dal trasmettitore e di trasformarlo in movimento delle puntine scriventi;
adattatore: apparecchio meccanico o elettronico che adegua detto segnale alle caratteristiche ("costante") del dispositivo cronotachigrafo. Perché quest'ultimo funzioni correttamente è necessario che il valore del segnale emesso dal trasmettitore (coefficiente caratteristico del veicolo) coincida con la costante del dispositivo stesso. In caso contrario tra trasmettitore e dispositivo occorre inserire l'adattatore;
trasmettitore (o presa di forza): ha il compito di inviare il segnale rilevato all'uscita dell'albero motore (o più raramente alle ruote) all'adattatore (o direttamente al cronotachigrafo se sprovvisto di adattatore)
E’ da notare che il cronotachigrafo analogico lavora sempre in ora locale ed il conducente è tenuto a verificare e regolare quotidianamente.
Dall’entrata in vigore del D.M. 10/08/2007, il Ministero dello Sviluppo Economico non rilascia più autorizzazioni ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi analogici a officine sprovviste dei requisiti richiesti dal decreto medesimo.
Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, chiederà l’autorizzazione al Ministero con domanda in bollo, inoltrata tramite la Camera di Commercio competente per territorio, allegando la seguente documentazione:
- ·Planimetria in scala adeguata dell’ubicazione del centro tecnico e delle strade adiacenti;
- ·Planimetria in scala con l’ubicazione della pista di 20 m per le prove da effettuare sui cronotachigrafi o, in alternativa, la documentazione relativa al banco a rulli;
- ·N° 15 targhette di montaggio, con relativa copertura in plastica, complete della denominazione sociale della ditta;
- ·Documentazione tecnica relativa alla strumentazione utilizzata;
- ·Flessometro legale da 20 m;
- ·Tester elettronico digitale atto a determinare il coefficiente “W” e a rilevare la costante “K”;
- ·Dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici e manometro;
- ·Lettore analogico a dischi diagrammali e relativo corredo di dischi per la prova dei cronotachigrafi;
- ·Attestazione di € 33,06 per il trasferimento del personale (delibera della Giunta Camerale n°5 del 18/01/2008 in base al D.M. 07/78/2006).
L’ autorizzazione è rappresentata da un codice formato dalla sigla della provincia di appartenenza e da una cifra identificativa del centro stesso.
Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 10/08/2007, si intendono limitate alle sole operazioni di riparazioni di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85 - art. 17 del D.M. 10/08/2007.
Non costituisce nuova autorizzazione la variazione di elementi non essenziali da parte delle ditte già autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 11/03/2005, quando è garantita la continuità aziendale, sotto il profilo delle attestazioni tecniche delle attrezzature già sottoposte ad esame tecnico, rendendo sufficiente la comunicazione alla competente Camera di Commercio che ne curerà l'inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'annotazione della precedente autorizzazione.
Le officine autorizzate registrano tutte le operazioni di riparazione e legalizzazione di cronotachigrafi CEE su appositi registri vidimati dall’Ufficio Metrico.
In caso di cessazione o di rinuncia all’ autorizzazione dell’attività, l’officina autorizzazta ne darà comunicazione alla Camera di Commercio consegnando:
- ·L’ autorizzazione in originale;
- ·Il registro delle operazioni;
- ·Tutti i punzoni riproducenti il marchio.