Prima di essere immessi sul mercato, gli strumenti metrici devono essere sottoposti a Verifica Prima.
La verifica prima a norme nazionali avviene tramite esame, prove e controlli dei requisiti metrologici posseduti da uno strumento nuovo o ridotto a nuovo, intendendo per “ridotto a nuovo” uno strumento dove è stato sostituito un organo principale della catena di misura o la targa metrica.
Essa può essere richiesta solo dalle ditte che rivestano la qualifica di fabbricante metrico presentando all´Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Napoli il modello VPR (Richiesta verifica prima).
Se lo strumento è di tipo fisso, la verifica può essere effettuata in due modi distinti:
· Verifica prima in fabbrica
· Sul luogo di installazione definitivo(collaudo di posa in opera)
Se gli strumenti sono di tipo elettronico, la richiesta deve essere integrata dalla dichiarazione del fabbricante, secondo la quale gli strumenti sottoposti a verifica prima devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
a) devono essere conformi alla documentazione tecnica depositata presso il Ministero dello Sviluppo Economico
b) non devono consentire alterazioni dei dati riguardanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi
c) non devono consentire la programmazione di parametri concernenti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.
Dopo aver accertato i requisiti (rispondenza dello strumento al corrispondente Decreto Ministeriale di approvazione), verranno effettuate delle prove metrologiche e funzionali. In caso di esito positivo, lo strumento sarà legalizzato. Si applicheranno, cioè, i sigilli caratteristici dell'Ufficio e dell'Ispettore che esegue la verifica, atti cioè a garantire l'inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.
Se il fabbricante metrico(clicca su icona “Fabbricante Metrico”) agisce in regime di conformità metrologica ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179, egli ha la facoltà di autocertificare gli strumenti da lui prodotti, diversi da quelli di tipo CEE e CE, effettuando cioè in proprio la verifica prima.
Su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verificazione prima del Ministero dello Sviluppo Economico, appone i bolli, i sigilli di protezione (riportanti il marchio di fabbrica depositato) e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione, fornendo una dichiarazione scritta di conformità metrologica.
ESONERO DALLA VERIFICA PRIMA NAZIONALE E DALLA LEGALIZZAZIONE DEI SISTEMI SELF-SERVICE
Con la Direttiva 14 marzo 2013 del MISE i sistemi self-service, compresi i sistemi gestionali, sono esonerati dall'obbligo della verificazione prima e dalla successiva legalizzazione; permane per gli stessi l'obbligo di essere muniti di un'approvazione ministeriale: art 6, comma 1 lettera b) della Direttiva in parola.
Il fabbricante metrico che effettua il collegamento tra il distributore ed il Self, dovrà redigere la lista di controllo di cui allegato I artt. 3 e 4 della Direttiva in parola.
Tale lista di controllo è redatta in 3 esemplari di cui: l'originale è conservato a cura del fabbricante, uno è trasmesso a cura dello stesso alla CCIAA competente per territorio e l'ultimo è tenuto a disposizione delle Autorità di controllo da parte dell' utente metrico.
La verificazione prima CEE viene eseguita sugli strumenti soggetti a controllo CEE e consiste nel controllo e nella conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato mediante la procedura di approvazione CEE del modello e con le disposizioni dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad esso applicabili. Al termine della verificazione prima CEE, vengono apposti sullo strumento dei marchi e dei contrassegni CEE e, a verificazione avvenuta, lo strumento può essere messo in servizio.
In conformità alla direttiva 4 maggio 2001 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato le Camere di Commercio, con appositi provvedimenti, possono rilasciare una delega alla verifica prima CEE, per gli strumenti di una determinata categoria.
- Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088 (Approvazione del Testo Unico delle Leggi sui Pesi e sulle Misure nel Regno d’Italia del 20 luglio 1890 n. 6991)
- Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226 (Regolamento per la Fabbricazione dei Pesi e delle Misure e degli Strumenti per pesare e per misurare)
- Regio Decreto 31 gennaio 1909 n. 242 (Approvazione del Regolamento sul Servizio Metrico);
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958 n. 1215 (Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la Fabbricazione dei Pesi, delle Misure e degli Strumenti per pesare e misurare, approvato con Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226)
- Circolare Ministeriale 17 settembre 1997 n. 62/552689 (Strumenti di misura elettronici. Ammissione a verificazione metrica e verificazione)
- Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179 (Regolamento recante norme di attuazione della Legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure)
- Direttiva 4/05/2001 (Modalità di effettuazione della verifica prima CEE sugli strumenti di misura, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 12/08/80 n. 798, modificato dall'art. 9 della legge 11/05/99, n. 140)