Verifica Periodica

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Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 concernente il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.


Tale Decreto semplifica in maniera sostanziale il quadro normativo vigente abrogando una serie di regolamenti e decreti ministeriali ed unificando la normativa riguardante i controlli su strumenti MID e nazionali.

Rafforzando il ruolo di vigilanza nel settore della Metrologia Legale, delega la verifica periodica esclusivamente ai laboratori accreditati, consentendo di convogliare tutte le risorse umane e strumentali nell’ambito esclusivo della vigilanza.

Tra le novità di maggior rilievo che interessano gli utenti metrici si ricorda che la verifica dei loro strumenti, può essere ancora eseguita dalla Camera di Commercio o dai laboratori attualmente operativi per un periodo transitorio fino al 17/03/2019. Al termine di tale periodo, tutti gli strumenti metrici dovranno riportare il contrassegno verde di esito positivo della verifica periodica in corso di validità e non sarà più considerata liberatoria la richiesta di verifica presentata alle Camere di Commercio; inoltre, al termine di tale periodo, gli strumenti dovranno essere unicamente verificati dagli organismi accreditati in conformità ad una delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, mentre le Camere di Commercio provvederanno esclusivamente alla vigilanza sugli strumenti metrici verificati dagli organismi e sulla corretta applicazione delle vigenti normative nell’ambito della Metrologia Legale.

Qualora l'interessato, nel periodo transitorio dei 18 mesi a decorrere dal 18/09/2017, decida di avvalersi della verifica periodica eseguita dalla Camera di Commercio, deve formulare apposita richiesta in carta libera, sul modello V.P (Richiesta di verifica periodica) presente nella sezione “Modulistica”.

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV (riportato di seguito) del Decreto, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nel predetto allegato IV del Decreto, e decorre dalla data dell’ultima verificazione.

L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruggibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde.
L’esito negativo è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruggibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso.

Si riportano di seguito gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica, i quali devono:

  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio territorialmente competente la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti nonché quella di fine dell’utilizzo con le modalità previste dall’art.9, comma 2, del D.M. 93/2017;
  • mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori apposti dal riparatore;
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
  • richiedere una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico

Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio

 (allegato IV del D.M. 93/2017)

Categoria degli strumenti

Periodicità
della verificazione

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione di  prodotti preconfezionati  ed etichettatrici di peso e di  peso/prezzo:
1 anno
 Altre tipologie di strumenti:
2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

2 anni

Misuratori massicci di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell'acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi:
10 anni
Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16m3/h:
13 anni

Contatori del gas

A pareti deformabili:             16 anni
 A turbina e rotoidi:                10 anni
Altre tecnologie:                     8 anni

Dispositivi di conversione del volume

 Sensori di pressione e temperatura sostituibili:
2 anni
Sensori di pressione e temperatura parti integranti:
4 anni
Approvati insieme ai contatori:
8 anni

Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici:
18 anni
Statici:
-bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di  classe di precisione A, B, o C:
15 anni
-media e alta tensione (MT – AT >1000V):
10 anni

Contatore di calore

Portata Qp fino a 3m3/h
 -   con sensore di flusso meccanico: 6 anni
 -   con sensore di flusso statico:      9 anni
Portata Qp superiore a 3m3/h
 -    con sensore di flusso meccanico: 5 anni
 -    con sensore di flusso statico:  8 anni

Indicatori di livello

2 anni 

Tassametri

2 anni 

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

 


Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Metrico

Riferimento:
Rosario Gaudiosi
telefono: 0817607504 – 0817607709 - 0817607615 - 0817607619
Indirizzo:
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Orari:
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