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Direttiva MID

La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.

La Direttiva MID fa parte di un gruppo di Direttive cosiddette del “nuovo approccio” e regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali, specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità),i cosiddetti requisiti essenziali, per 10 tipologie di strumenti “legali”. Il vantaggio dell’introduzione dei requisiti essenziali è che essi si configurano non come specifiche di progettazione, ma come requisiti di prestazione prescindendo in quanto tali, e nella maggior parte dei casi, dall’evoluzione tecnologica degli strumenti, e quindi dal loro adeguamento al progresso tecnico.

Il provvedimento si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura di seguito elencati e definiti negli allegati specifici:

·         contatori dell'acqua – allegato MI-001

·         contatori del gas e dispositivi di conversione del volume -  allegato MI-002

·         contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura – allegato MI-003

·         contatori di calore - allegato MI-004

·         sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua - allegato MI-005

·         strumenti per pesare a funzionamento automatico - allegato MI-006

·         tassametri – allegato MI-007

·         misure materializzate ed identificate come lunghezze e capacità - allegato MI-008

·         strumenti di misura della dimensione – allegato MI-009

·         analizzatori dei gas di scarico allegato MI-010

 

La valutazione della conformità di questi strumenti ai requisiti essenziali è effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione delle conformità descritte nell’allegato specifico dello strumento.

Tale valutazione  termina generalmente con una dichiarazione di conformità CE del fabbricante operante in regime di certificazione di qualità della produzione o con un attestato di esame CE di un organismo notificato; questi documenti attestano la conformità dello strumento ai requisiti della direttiva MID ad esso applicabile. 

Sullo strumento devono essere apposte le seguenti iscrizioni:
- la marcatura CE seguita dalla marcatura metrologica supplementare (la lettera maiuscola “M” seguita dalle ultime due cifre dell’anno    di apposizione della marcatura stessa, iscritte in un rettangolo) 
- marca o nome del fabbricante 
- classe di accuratezza dello strumento

come pure, se del caso: 
- numero dell’attestato CE del tipo
- marcatura d’identificazione
- dati pertinenti alle condizioni d’impiego 
- capacità di misurazione ed intervallo di misura 

Il compito di svolgere attività di vigilanza sugli strumenti cosiddetti MID è stato attribuito alle Camere di Commercio.

Ai soggetti preposti al controllo è consentito l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l’esecuzione dei relativi esami e prove.

E’ importante ricordare che:

·         gli strumenti che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 possono continuare ad essere sottoposti alla verifica prima nazionale o a quella CEE (clicca su icona  verifica prima) e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul mercato e/o in servizio fino al termine del provvedimento di ammissione alla verifica ovvero, in caso di validità indefinita, fino al 30 ottobre 2016.

·         gli strumenti già in servizio per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchè non rimossi dal luogo di utilizzazione.

 


 

 

VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DEL TIPO "MID

Allo stato attuale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato i provvedimenti che regolano le modalità di esecuzione dei controlli successivi (verificazione periodica e controlli metrologici casuali) alla messa in servizio degli strumenti di misura di cui agli allegati delle seguenti categorie di strumenti:

·         MI-006: Strumenti per pesare a funzionamento automatico;

·         MI-005: Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità liquidi diversi dall'acqua;

·         MI-002: Contatori di gas e dispositivi di conversione del volume

Tra gli elementi di novità introdotti si citano:

1.     la costituzione di un Libretto metrologico per ogni strumento immesso in servizio che riporta cronologicamente gli interventi effettuati

2.     l’applicazione di un contrassegno di colore rosso da applicare sugli strumenti di misura ritenuti non conformi all’esito della verifica periodica o dei controlli casuali

3.     la verificazione periodica è eseguita da laboratori autorizzati dall'Unioncamere, che offrono garanzia d'indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Ai fini dell’autorizzazione Unioncamere accerta l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale riscontrando la sussistenza dei requisiti applicabili descritti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con particolare riferimento alla dotazione di strumenti ed apparecchiature idonei allo scopo.

4.     i laboratori interessati devono presentare, mediante posta raccomandata o PEC, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) completa di tutta la modulistica  richiesta dal Regolamento ad Unioncamere che, per il relativo procedimento di valutazione, si avvale di norma della camera di commercio della provincia in cui i laboratori stessi hanno la sede operativa.

Il laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA.

La domanda contiene:

·         l’indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di sistemi di misura per i quali si intende eseguire la verificazione periodica;

·         l’elenco delle attrezzature e dei campioni di cui il laboratorio si avvale con l’indicazione delle caratteristiche tecniche, idonei all’esecuzione delle verificazioni;

·         la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento;

·         l’impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi;

·         l’indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche e delle eventuali operazioni di riparazione degli strumenti di misura;

·         l’elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali;

·         la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza;

·         la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025-Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;

·         copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro organismo aderente all’E.A.(European Co-operation for Accreditation) oppure, in alternativa, copia della certificazione del sistema gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l’attività di prova di strumenti di misura;

·         copia dei contrassegni di esito verifica periodica conforme o non conforme alla norma e le impronte dei sigilli legali che saranno utilizzati;

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione prevista dal Regolamento, Unioncamere assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all’iscrizione del laboratorio nel Registro nazionale dei laboratori che eseguono la verificazione periodica.

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, i cui primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sua sede operativa.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento ad Unioncamere di un importo per il rimborso dei costi relativi alle procedure di autorizzazione e alla vigilanza sul laboratorio.

Uniocamere, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, procede alla sua valutazione con la documentazione allegata ed effettua una verifica presso il laboratorio per valutare la rispondenza tra documentazione e realtà operativa ed il possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

Unioncamere nei 60 giorni successivi alla ricezione della SCIA, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti, ovvero in caso di irregolarità, notifica all’interessato l’ordine motivato di sospendere l’attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo se del caso l’eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salvo possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l’attività conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

E’ comunque fatta salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l’attività conforme alla normativa di riferimento.

·         N.B. Per la modulistica, importi e modalità di versamento collegarsi al sito www.metrologialegale.unioncamere.it 

    

Sempre in tema di controlli successivi sui distributori di carburanti è utile menzionare:

·         Direttiva 14 ottobre 2011 applicabile ai distributori di carburanti conformi alla cosiddetta direttiva MID associati ad apparecchiature ausiliarie oggetto di un’approvazione a livello nazionale

 

·         Direttiva 14 marzo 2013 applicabile ai distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie


Da una lettura comparata delle due direttive si desume che i sistemi self-service nazionali, compresi i sistemi gestionali, sono esonerati dall'obbligo della verificazione periodica e dalla successiva legalizzazione; permane per gli stessi l'obbligo di essere muniti di un'approvazione ministeriale.

Il fabbricante metrico che effettua il collegamento tra il distributore ed il Self, dovrà redigere solo la lista di controllo di cui allegato I delle direttive in parola.

Tale lista di controllo è redatta in 3 esemplari di cui: l'originale è conservato a cura del fabbricante, uno è trasmesso a cura dello stesso alla CCIAA competente per territorio e l'ultimo è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte dell' Utente metrico.

Il fabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce, insieme al distributore di carburante o all’apparecchiatura ausiliaria, una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il SSD(self-service device, apparecchiatura ausiliaria munita di certificato di valutazione rilasciato da un organismo notificato) o con i distributori di carburante MID. Copia di tale dichiarazione è allegata alla suddetta lista di controllo.

I SSD e i sistemi self service nazionali in servizio non sono soggetti alla verificazione periodica e su di essi non si applica il relativo contrassegno(clicca su icona verifica periodica).Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante nazionali e MID.


  E’ importante ricordare che a decorrere dal 30 marzo 2013, la verificazione periodica:

·         degli strumenti per pesare a funzionamento automatico;

·         dei sistemi di misurazione di carburanti;

·         delle apparecchiature ausiliarie conformi ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva MID

 

potrà essere effettuata unicamente dai laboratori riconosciuti idonei da Unioncamere.

 

Il giorno 29 marzo 2013 è infatti terminato il periodo transitorio fino al quale le Camere di Commercio hanno potuto eseguire la verificazione periodica dei sistemi di misura conformi agli allegati MI005 e MI006 della direttiva M.I.D.

Di conseguenza non è più possibile trasmettere alla Camera di Commercio le richieste relative a tali strumenti (sia per la verifica periodica che a seguito di riparazione). Per l’esecuzione di tali verifiche, l’utente avente in uso questa tipologia di strumento, dovrà individuare un laboratorio idoneo. 
L’elenco dei laboratori “riconosciuti” che possiedono i requisiti necessari è pubblicato da Unioncamere sul sito:www.metrologialegale.unioncamere.it.
Resta comunque invariata la competenza della Camera di Commercio a ricevere le richieste di verifica (prima, collaudo di posa in opera, periodica e a seguito di riparazione) per gli strumenti aventi omologazione nazionale e per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, per i quali invece la Camera di Commercio continuerà ad effettuare i controlli periodici come avvenuto fino ad oggi.

  


 

 MI-006: Strumenti per pesare a funzionamento automatico

 

·         1 anno per le bilance automatiche utilizzate per il confezionamento o controllo ponderale di prodotti preconfezionati, comprese le etichettatrici di peso o peso/prezzo

·         2 anni per impieghi diversi da quelli sopra specificati 

MI-005: Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità liquidi diversi dall'acqua

 ·         2 anni

 MI-002: Contatori del gas con portata massima superiore a 10 m3/h

·         entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili;

·         entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi;

·         entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate.

 

MI002: Dispositivi di conversione di volume:

·         entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso;

·         entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.

 La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m3/h compresi, hanno una validità temporale di 15 anni decorrenti dall’anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformità.

Tali disposizioni si applicano anche ai contatori del gas con portata massima fino a 10 m3/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.

 


 

Gli utenti metrici hanno l’obbligo in ogni caso, di garantire il corretto funzionamento degli strumenti che utilizzano per le funzioni di misura legali (funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali):

• comunicando alla Camera di Commercio competente la data di inizio dell’utilizzo dei sistemi di misura;
• facendo eseguire la verifica periodica degli strumenti entro 60 giorni dall’inizio della loro  messa in servizio;
• sottoponendo gli stessi alla verifica periodica secondo le periodicità fissate dalla norma;
• mantenendo l’integrità dell’etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio,sigillo di garanzia o elemento di protezione;
• sottoponendo gli strumenti alle riparazioni necessarie ad adeguare i sistemi di misura alle norme regolamentari;
• curando l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore;
• garantendo il corretto funzionamento dei loro sistemi di misura;
• conservando la documentazione a corredo dello strumento;
• conservando il libretto metrologico con l’obbligo di farlo aggiornare con i dati della riparazione e delle verifiche periodiche;
• richiedendo una nuova verifica periodica entro 5 giorni dalla riparazione degli  strumenti.

 


 

 I laboratori autorizzati da Unioncamere hanno i seguenti obblighi:

• in caso di esito positivo della verifica, applicano sugli strumenti il contrassegno di verifica periodica di colore verde che riporta la scadenza della stessa e provvedono al ripristino degli eventuali sigilli rimossi;
• in caso di esito negativo della verifica, applicano sugli strumenti il contrassegno di colore rosso previsto dalla normativa;
• eseguono la verifica periodica entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’utente metrico;
• aggiornano i libretti metrologici degli utenti metrici con i dati delle riparazioni e delle verifiche periodiche;
• tengono un registro sul quale riportano, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute e la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo;
• trasmettono per via telematica entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
- i dati identificativi dell’utente ed il luogo di installazione dello strumento
- categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello strumento,
- l’esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.
 



DIRETTIVA 2004/22/CE MID

 

  • DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n.22 - Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
  • DECRETO 29 AGOSTO 2007 – Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, che attua la direttiva 2004/22/CE
  • CIRCOLARE del 22 ottobre 2008 n. 3620 - Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE
  • DECRETO 12 maggio 2010 – Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura
  • DECRETO 18 gennaio 2011, n. 31 - Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).
  • DECRETO 18 gennaio 2011, n. 32 - Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).
  • DIRETTIVA 4 agosto 2011 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all’allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
    Direttiva 14 ottobre 2011 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale.
  • DECRETO 16 aprile 2012, n. 75 - Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi su contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).
  • DIRETTIVA  14 marzo 2013 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria

 


Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Metrico

Riferimento:
Rosario Gaudiosi
telefono: 0817607504 – 0817607709 - 0817607615 - 0817607619
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Per l'erogazione di servizi al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.50 alle 12.00 previo appuntamento scrivendo alla seguente mail: rosario.gaudiosi@na.camcom.it