Direttiva MID
La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.
La Direttiva MID fa parte di un gruppo di Direttive cosiddette del “nuovo approccio” e regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali, specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità),i cosiddetti requisiti essenziali, per 10 tipologie di strumenti “legali”. Il vantaggio dell’introduzione dei requisiti essenziali è che essi si configurano non come specifiche di progettazione, ma come requisiti di prestazione prescindendo in quanto tali, e nella maggior parte dei casi, dall’evoluzione tecnologica degli strumenti, e quindi dal loro adeguamento al progresso tecnico.
Il provvedimento si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura di seguito elencati e definiti negli allegati specifici:
· contatori dell'acqua – allegato MI-001
· contatori del gas e dispositivi di conversione del volume - allegato MI-002
· contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura – allegato MI-003
· contatori di calore - allegato MI-004
· sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua - allegato MI-005
· strumenti per pesare a funzionamento automatico - allegato MI-006
· tassametri – allegato MI-007
· misure materializzate ed identificate come lunghezze e capacità - allegato MI-008
· strumenti di misura della dimensione – allegato MI-009
· analizzatori dei gas di scarico allegato MI-010
La valutazione della conformità di questi strumenti ai requisiti essenziali è effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione delle conformità descritte nell’allegato specifico dello strumento.
Tale valutazione termina generalmente con una dichiarazione di conformità CE del fabbricante operante in regime di certificazione di qualità della produzione o con un attestato di esame CE di un organismo notificato; questi documenti attestano la conformità dello strumento ai requisiti della direttiva MID ad esso applicabile.
Sullo strumento devono essere apposte le seguenti iscrizioni:
- la marcatura CE seguita dalla marcatura metrologica supplementare (la lettera maiuscola “M” seguita dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura stessa, iscritte in un rettangolo)
- marca o nome del fabbricante
- classe di accuratezza dello strumento
come pure, se del caso:
- numero dell’attestato CE del tipo
- marcatura d’identificazione
- dati pertinenti alle condizioni d’impiego
- capacità di misurazione ed intervallo di misura
Il compito di svolgere attività di vigilanza sugli strumenti cosiddetti MID è stato attribuito alle Camere di Commercio.
Ai soggetti preposti al controllo è consentito l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l’esecuzione dei relativi esami e prove.
E’ importante ricordare che:
· gli strumenti che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 possono continuare ad essere sottoposti alla verifica prima nazionale o a quella CEE (clicca su icona verifica prima) e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul mercato e/o in servizio fino al termine del provvedimento di ammissione alla verifica ovvero, in caso di validità indefinita, fino al 30 ottobre 2016.
· gli strumenti già in servizio per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchè non rimossi dal luogo di utilizzazione.
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