VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DEL TIPO "MID
Allo stato attuale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato i provvedimenti che regolano le modalità di esecuzione dei controlli successivi (verificazione periodica e controlli metrologici casuali) alla messa in servizio degli strumenti di misura di cui agli allegati delle seguenti categorie di strumenti:
· MI-006: Strumenti per pesare a funzionamento automatico;
· MI-005: Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità liquidi diversi dall'acqua;
· MI-002: Contatori di gas e dispositivi di conversione del volume
Tra gli elementi di novità introdotti si citano:
1. la costituzione di un Libretto metrologico per ogni strumento immesso in servizio che riporta cronologicamente gli interventi effettuati
2. l’applicazione di un contrassegno di colore rosso da applicare sugli strumenti di misura ritenuti non conformi all’esito della verifica periodica o dei controlli casuali
3. la verificazione periodica è eseguita da laboratori autorizzati dall'Unioncamere, che offrono garanzia d'indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Ai fini dell’autorizzazione Unioncamere accerta l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale riscontrando la sussistenza dei requisiti applicabili descritti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con particolare riferimento alla dotazione di strumenti ed apparecchiature idonei allo scopo.
4. i laboratori interessati devono presentare, mediante posta raccomandata o PEC, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) completa di tutta la modulistica richiesta dal Regolamento ad Unioncamere che, per il relativo procedimento di valutazione, si avvale di norma della camera di commercio della provincia in cui i laboratori stessi hanno la sede operativa.
Il laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA.
La domanda contiene:
· l’indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di sistemi di misura per i quali si intende eseguire la verificazione periodica;
· l’elenco delle attrezzature e dei campioni di cui il laboratorio si avvale con l’indicazione delle caratteristiche tecniche, idonei all’esecuzione delle verificazioni;
· la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento;
· l’impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi;
· l’indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche e delle eventuali operazioni di riparazione degli strumenti di misura;
· l’elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali;
· la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza;
· la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025-Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;
· copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro organismo aderente all’E.A.(European Co-operation for Accreditation) oppure, in alternativa, copia della certificazione del sistema gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l’attività di prova di strumenti di misura;
· copia dei contrassegni di esito verifica periodica conforme o non conforme alla norma e le impronte dei sigilli legali che saranno utilizzati;
Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione prevista dal Regolamento, Unioncamere assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all’iscrizione del laboratorio nel Registro nazionale dei laboratori che eseguono la verificazione periodica.
Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, i cui primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sua sede operativa.
Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento ad Unioncamere di un importo per il rimborso dei costi relativi alle procedure di autorizzazione e alla vigilanza sul laboratorio.
Uniocamere, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, procede alla sua valutazione con la documentazione allegata ed effettua una verifica presso il laboratorio per valutare la rispondenza tra documentazione e realtà operativa ed il possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Unioncamere nei 60 giorni successivi alla ricezione della SCIA, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti, ovvero in caso di irregolarità, notifica all’interessato l’ordine motivato di sospendere l’attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo se del caso l’eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salvo possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l’attività conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.
E’ comunque fatta salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l’attività conforme alla normativa di riferimento.
· N.B. Per la modulistica, importi e modalità di versamento collegarsi al sito www.metrologialegale.unioncamere.it
Sempre in tema di controlli successivi sui distributori di carburanti è utile menzionare:
· Direttiva 14 ottobre 2011 applicabile ai distributori di carburanti conformi alla cosiddetta direttiva MID associati ad apparecchiature ausiliarie oggetto di un’approvazione a livello nazionale
· Direttiva 14 marzo 2013 applicabile ai distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie
Da una lettura comparata delle due direttive si desume che i sistemi self-service nazionali, compresi i sistemi gestionali, sono esonerati dall'obbligo della verificazione periodica e dalla successiva legalizzazione; permane per gli stessi l'obbligo di essere muniti di un'approvazione ministeriale.
Il fabbricante metrico che effettua il collegamento tra il distributore ed il Self, dovrà redigere solo la lista di controllo di cui allegato I delle direttive in parola.
Tale lista di controllo è redatta in 3 esemplari di cui: l'originale è conservato a cura del fabbricante, uno è trasmesso a cura dello stesso alla CCIAA competente per territorio e l'ultimo è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte dell' Utente metrico.
Il fabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce, insieme al distributore di carburante o all’apparecchiatura ausiliaria, una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il SSD(self-service device, apparecchiatura ausiliaria munita di certificato di valutazione rilasciato da un organismo notificato) o con i distributori di carburante MID. Copia di tale dichiarazione è allegata alla suddetta lista di controllo.
I SSD e i sistemi self service nazionali in servizio non sono soggetti alla verificazione periodica e su di essi non si applica il relativo contrassegno(clicca su icona verifica periodica).Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante nazionali e MID.
E’ importante ricordare che a decorrere dal 30 marzo 2013, la verificazione periodica:
· degli strumenti per pesare a funzionamento automatico;
· dei sistemi di misurazione di carburanti;
· delle apparecchiature ausiliarie conformi ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva MID
potrà essere effettuata unicamente dai laboratori riconosciuti idonei da Unioncamere.
Il giorno 29 marzo 2013 è infatti terminato il periodo transitorio fino al quale le Camere di Commercio hanno potuto eseguire la verificazione periodica dei sistemi di misura conformi agli allegati MI005 e MI006 della direttiva M.I.D.
Di conseguenza non è più possibile trasmettere alla Camera di Commercio le richieste relative a tali strumenti (sia per la verifica periodica che a seguito di riparazione). Per l’esecuzione di tali verifiche, l’utente avente in uso questa tipologia di strumento, dovrà individuare un laboratorio idoneo.
L’elenco dei laboratori “riconosciuti” che possiedono i requisiti necessari è pubblicato da Unioncamere sul sito:www.metrologialegale.unioncamere.it.
Resta comunque invariata la competenza della Camera di Commercio a ricevere le richieste di verifica (prima, collaudo di posa in opera, periodica e a seguito di riparazione) per gli strumenti aventi omologazione nazionale e per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, per i quali invece la Camera di Commercio continuerà ad effettuare i controlli periodici come avvenuto fino ad oggi.