- Rilascia all’utente metrico che ha presentato lo strumento alla verifica una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso;
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Provvede direttamente a caricare i dati relativi alle verifiche eseguite tramite l’applicativo Eureka entro 7 giorni lavorativi dalla verifica, dandone notizia alla Camera di Commercio, ovvero, trasmette, preferibilmente per via telematica, entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di Commercio di ciascuna delle provincie in cui esso ha effettuato operazioni di verifica periodica, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
- dati identificativi dell’utente ed il luogo di installazione dello strumento
- categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello strumento
- data di intervento della verifica
Se al contrario gli strumenti dovessero risultare fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero presentano difetti tali da pregiudicarne l’affidabilità metrologica, ovvero non hanno tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a:
1. Invitare l’utente metrico a chiedere una nuova verifica periodica dopo aver fatto aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato, avvisandolo nel frattempo di non utilizzare i suddetti strumenti.
2. Comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova lo strumento presentato a verificazione, l’esito negativo dell’operazione; tali comunicazioni potranno essere oggetto di sorveglianza in merito al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente. - Informare la Camera di Commercio competente per territorio degli strumenti che, presentati alla verificazione periodica, risultano mancanti dei sigilli di protezione previsti ed apposti, secondo la vigente normativa. Tale obbligo non sussiste qualora risulti che la mancanza dei sigilli di protezione sia attribuibile ad operazioni di riparazioni già comunicate alla Camere di Commercio o effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta. In caso di mancata effettuazione dei controlli da parte delle Camere di Commercio entro i quindici giorni dalla data di invio dell'informazione i laboratori procedono alle operazioni di verificazione periodica e, in caso di esito positivo, alla riapposizione dei sigilli sugli strumenti mancanti dei suddetti sigilli di protezione.Nel caso di cui al precedente capoverso, gli strumenti devono comunque essere muniti di sigilli di protezione provvisori, apposti dal soggetto che ha provveduto alla riparazione ed atti ad identificarlo.
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Svolgere le operazioni di verificazione periodica entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione nel caso di strumenti riparati da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio fa parte.
SORVEGLIANZA
Allo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dalla normativa, la Camera di Commercio competente effettua ispezioni con una frequenza di norma annuale, ad intervalli casuali e senza preavviso presso la sede operativa del laboratorio.
La Camera di Commercio rilascia al laboratorio interessato, in occasione delle visite ispettive, un rapporto sulla sorveglianza effettuata.
Per l’effettuazione di tali accertamenti è dovuta la tariffa stabilita dalla Camera di Commercio competente, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’Ente, per gli accertamenti della conformità successivi al primo di aziende e laboratori (clicca su icona Tariffe Metriche)
Oltre alle ispezioni sui laboratori la Camera di Commercio effettua la vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori accreditati dalla Camera di Commercio di Napoli e dalle Camere delle altre province nella misura del 5% degli strumenti già verificati e computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.
La disposizione precedente non si applica nel caso in cui il laboratorio comunichi alla Camera di Commercio le date in cui saranno effettuate le verificazioni, attraverso un programma, preferibilmente settimanale, delle verificazioni che intenda effettuare indicando in dettaglio la denominazione dell’utente, data e ora programmata, tipologia di strumento ed ubicazione della verifica; tale comunicazione deve pervenire almeno con un anticipo di cinque giorni lavorativi prima della data in cui si effettueranno le verifiche.
Al termine della sorveglianza la Camera procedente invia il relativo rapporto all’Ente Camerale che ha ricevuto la SCIA, qualora esistano rilievi sull’operato dell’impresa.