Il D.M. 182 del 28/03/2000 stabilisce all’art. 4 comma 1 che “La verificazione periodica puo' essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale”.
Con il D.M. 10 dicembre 2001 sono stati disciplinati gli obblighi e le modalità per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione della verificazione periodica da parte dei laboratori che ne facciano richiesta.
La Camera di Commercio di Napoli ha quindi approvato le linee guida che disciplinano le condizioni con le quali i laboratori metrologici avviano e svolgono la verificazione periodica degli strumenti di misura.
Ai fini del riconoscimento dell’avvio e dello svolgimento della suddetta attività, il laboratorio in possesso dei requisiti prescritti procede alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha la sede operativa principale, relativamente alle seguenti tipologie di strumenti di misura, con esclusione di quelli disciplinati dal Decreto Legislativo 02/02/2007 n. 22 (clicca sui icona Strumenti MID):
a. masse e misure campione;
b. misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
c. strumenti per pesare;
d. complessi di misura per carburanti;
e. misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall’acqua;
f. misuratori massici di gas metano per autotrazione;
g. strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi
Il Laboratorio può avviare l’attività dalla data di ricezione della SCIA corredata da tutte le dichiarazioni, asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici necessari.
La verificazione periodica può essere eseguita sull’intero territorio nazionale con i limiti di quanto indicato in sede di SCIA, relativamente alla tipologia di strumenti ed alle loro classi.
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