Il FABBRICANTE METRICO è la persona fisica o giuridica che:
a) si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica;
b) ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità.
Questa assunzione di responsabilità si compie:
- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico (per pesare o misurare), oppure facendola realizzare a proprio nome;
- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
- ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento;
- riparando strumenti metrici nel rispetto dei requisiti indicati nei provvedimenti specifici.
Chiunque intende fabbricare e/o riparare strumenti di misura di tipo legale (destinati a far fede in rapporto con terzi), deve fare una dichiarazione scritta alla Prefettura della località dove intende esercitare la sua attività, allegando:
- un’impronta della marca di fabbrica con la quale contrassegnerà gli strumenti metrici che presenterà alla verifica;
- un certificato dal quale risulti che uguale impronta è stata depositata all’Ufficio Metrico;
La Prefettura prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all’Ufficio Metrico, e ne rilascia ricevuta all’interessato (presa d’atto prefettizia).
Il Fabbricante Metrico che intenderà presentare alla verifica strumenti metrici fuori dalla provincia di appartenenza, dovrà esibire la ricevuta di cui sopra.
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