Strumenti di misura

La metrologia legale è il settore della scienza della misura che si occupa delle misurazioni che hanno un valore legale, in particolare quindi di tutte le transazioni commerciali che prevedano una valutazione di quantità.

L'Ufficio Metrico si occupa a livello territoriale della tutela del consumatore, relativamente alle problematiche sulla correttezza della misurazione delle quantità negli scambi di merci e di servizi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico fissa le caratteristiche ed i requisiti degli strumenti per pesare e per misurare, in armonia con le disposizioni Comunitarie in materia, attraverso l'emanazione di norme.

L'attività di vigilanza in materia è attribuita alle Camere di Commercio, le funzioni sono assegnate all'Ufficio Metrico.

I principali settori di competenza dell'Ufficio Metrico nell’ambito degli strumenti di misura sono: fabbricanti metrici, verifica prima, verifica CE, verifica periodica, strumenti MID, laboratori accreditati, tariffe. 

Fabbricanti Metrici

Il FABBRICANTE METRICO è la persona fisica o giuridica che:

a)    si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica;

b)    ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità.

Questa assunzione di responsabilità si compie:

- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico (per pesare o misurare), oppure facendola realizzare a proprio nome;

- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;

- ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento;

- riparando strumenti metrici nel rispetto dei requisiti indicati nei provvedimenti specifici.

Chiunque intende fabbricare e/o riparare strumenti di misura di tipo legale (destinati a far fede in rapporto con terzi), deve fare una dichiarazione scritta alla Prefettura della località dove intende esercitare la sua attività, allegando:

un’impronta della marca di fabbrica con la quale contrassegnerà gli strumenti metrici che presenterà alla verifica; un certificato dal quale risulti che uguale impronta è stata depositata all’Ufficio Metrico;

 

Il Fabbricante Metrico che intenderà presentare alla verifica strumenti metrici fuori dalla provincia di appartenenza, dovrà esibire la ricevuta di cui sopra.

La Prefettura prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all’Ufficio Metrico, e ne rilascia ricevuta all’interessato (presa d’atto prefettizia).

 

Iscrizione al Registro Imprese:

L’attività di fabbricante e/o di riparatore di strumenti di misura deve corrispondere all’attività effettivamente svolta dall’impresa e da questa comunicata al Registro delle Imprese; pertanto l’impresa deve, prima di presentare la pratica all’Ufficio Metrico, assicurarsi che questa condizione si verifichi in visura camerale.

Dotazione strumentazione:

 

Il Fabbricante Metrico dovrà:

a.     dotarsi di una collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch’essi di tipo legale, idonei all’attività che intende svolgere; detta collezione dovrà essere sottoposta a verificazione periodica prima che inizi l’attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio ;

b.    nel caso in cui il Fabbricante Metrico intenda munirsi di una dotazione completa di campioni tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), la disposizione richiamata al punto a. precedente non si applica. Si considera soddisfatta la condizione precedente se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente all’European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la Norma UNI CEI EN 45003 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17011, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla Norma UNI CEI EN 45012 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17021, con riferimento alla norma tecnica per i laboratori di prova in precedenza citata.

o   Scelta della marca di fabbrica

 

Il fabbricante dovrà scegliere l’impronta della marca di fabbrica che sarà depositata e che in seguito sarà utilizzata per contrassegnare gli strumenti di misura presentati a verificazione, contenente almeno le iniziali del nome dell’impresa ed un logo particolare da essa scelto;

Verifica Prima

Prima di essere immessi sul mercato, gli strumenti metrici devono essere sottoposti a Verifica Prima.

La verifica prima a norme nazionali avviene tramite esame, prove e controlli dei requisiti metrologici posseduti da uno strumento nuovo o ridotto a nuovo, intendendo per  “ridotto a nuovo” uno strumento dove è stato sostituito un organo principale della catena di misura o la targa metrica.

Essa può essere richiesta solo dalle ditte che rivestano la qualifica di fabbricante metrico presentando all´Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Napoli il modello VPR (Richiesta verifica prima).

Se lo strumento è di tipo fisso, la verifica può essere effettuata in due modi distinti:

·         Verifica prima in fabbrica

·         Sul luogo di installazione definitivo(collaudo di posa in opera)

Se gli strumenti sono di tipo elettronico, la richiesta deve essere integrata dalla dichiarazione del fabbricante, secondo la quale gli strumenti sottoposti a verifica prima devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

a) devono essere conformi alla documentazione tecnica depositata presso il Ministero dello Sviluppo Economico

b) non devono consentire alterazioni dei dati riguardanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi

c) non devono consentire la programmazione di parametri concernenti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.

Dopo aver accertato i requisiti (rispondenza dello strumento al corrispondente Decreto Ministeriale di approvazione), verranno effettuate delle prove metrologiche e funzionali. In caso di esito positivo, lo strumento sarà legalizzato. Si applicheranno, cioè, i sigilli caratteristici dell'Ufficio e dell'Ispettore che esegue la verifica, atti cioè a garantire l'inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.

Se il fabbricante metrico(clicca su icona “Fabbricante Metrico”) agisce in regime di conformità metrologica ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179, egli ha la facoltà di autocertificare gli strumenti da lui prodotti, diversi da quelli di tipo CEE e CE, effettuando cioè in proprio la verifica prima.

Su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verificazione prima del Ministero dello Sviluppo Economico, appone  i bolli, i sigilli di protezione (riportanti il marchio di fabbrica depositato) e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione,  fornendo una dichiarazione scritta di conformità metrologica.

Verifica Periodica

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 concernente il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.


Tale Decreto semplifica in maniera sostanziale il quadro normativo vigente abrogando una serie di regolamenti e decreti ministeriali ed unificando la normativa riguardante i controlli su strumenti MID e nazionali.

Rafforzando il ruolo di vigilanza nel settore della Metrologia Legale, delega la verifica periodica esclusivamente ai laboratori accreditati, consentendo di convogliare tutte le risorse umane e strumentali nell’ambito esclusivo della vigilanza.

Tra le novità di maggior rilievo che interessano gli utenti metrici si ricorda che la verifica dei loro strumenti, può essere ancora eseguita dalla Camera di Commercio o dai laboratori attualmente operativi per un periodo transitorio fino al 17/03/2019. Al termine di tale periodo, tutti gli strumenti metrici dovranno riportare il contrassegno verde di esito positivo della verifica periodica in corso di validità e non sarà più considerata liberatoria la richiesta di verifica presentata alle Camere di Commercio; inoltre, al termine di tale periodo, gli strumenti dovranno essere unicamente verificati dagli organismi accreditati in conformità ad una delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, mentre le Camere di Commercio provvederanno esclusivamente alla vigilanza sugli strumenti metrici verificati dagli organismi e sulla corretta applicazione delle vigenti normative nell’ambito della Metrologia Legale.

Qualora l'interessato, nel periodo transitorio dei 18 mesi a decorrere dal 18/09/2017, decida di avvalersi della verifica periodica eseguita dalla Camera di Commercio, deve formulare apposita richiesta in carta libera, sul modello V.P (Richiesta di verifica periodica) presente nella sezione “Modulistica”.

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV (riportato di seguito) del Decreto, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nel predetto allegato IV del Decreto, e decorre dalla data dell’ultima verificazione.

L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruggibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde.
L’esito negativo è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruggibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso.

Si riportano di seguito gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica, i quali devono:

comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio territorialmente competente la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti nonché quella di fine dell’utilizzo con le modalità previste dall’art.9, comma 2, del D.M. 93/2017; mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico o elemento di protezione; curare l’integrità dei sigilli provvisori apposti dal riparatore;

 

Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio

 (allegato IV del D.M. 93/2017)

Categoria degli strumenti

Periodicità
della verificazione

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione di  prodotti preconfezionati  ed etichettatrici di peso e di  peso/prezzo:
1 anno
 Altre tipologie di strumenti:
2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

2 anni

Misuratori massicci di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell'acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi:
10 anni
Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16m3/h:
13 anni

Contatori del gas

A pareti deformabili:             16 anni
 A turbina e rotoidi:                10 anni
Altre tecnologie:                     8 anni

Dispositivi di conversione del volume

 Sensori di pressione e temperatura sostituibili:
2 anni
Sensori di pressione e temperatura parti integranti:
4 anni
Approvati insieme ai contatori:
8 anni

Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici:
18 anni
Statici:
-bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di  classe di precisione A, B, o C:
15 anni
-media e alta tensione (MT – AT >1000V):
10 anni

Contatore di calore

Portata Qp fino a 3m3/h
 -   con sensore di flusso meccanico: 6 anni
 -   con sensore di flusso statico:      9 anni
Portata Qp superiore a 3m3/h
 -    con sensore di flusso meccanico: 5 anni
 -    con sensore di flusso statico:  8 anni

Indicatori di livello

2 anni 

Tassametri

2 anni 

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

 

Verifica CE

 

Strumenti MID

Direttiva MID

La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.

La Direttiva MID fa parte di un gruppo di Direttive cosiddette del “nuovo approccio” e regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali, specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità),i cosiddetti requisiti essenziali, per 10 tipologie di strumenti “legali”. Il vantaggio dell’introduzione dei requisiti essenziali è che essi si configurano non come specifiche di progettazione, ma come requisiti di prestazione prescindendo in quanto tali, e nella maggior parte dei casi, dall’evoluzione tecnologica degli strumenti, e quindi dal loro adeguamento al progresso tecnico.

Il provvedimento si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura di seguito elencati e definiti negli allegati specifici:

·         contatori dell'acqua – allegato MI-001

·         contatori del gas e dispositivi di conversione del volume -  allegato MI-002

·         contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura – allegato MI-003

·         contatori di calore - allegato MI-004

·         sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua - allegato MI-005

·         strumenti per pesare a funzionamento automatico - allegato MI-006

·         tassametri – allegato MI-007

·         misure materializzate ed identificate come lunghezze e capacità - allegato MI-008

·         strumenti di misura della dimensione – allegato MI-009

·         analizzatori dei gas di scarico allegato MI-010

 

La valutazione della conformità di questi strumenti ai requisiti essenziali è effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione delle conformità descritte nell’allegato specifico dello strumento.

Tale valutazione  termina generalmente con una dichiarazione di conformità CE del fabbricante operante in regime di certificazione di qualità della produzione o con un attestato di esame CE di un organismo notificato; questi documenti attestano la conformità dello strumento ai requisiti della direttiva MID ad esso applicabile. 

Sullo strumento devono essere apposte le seguenti iscrizioni:
- la marcatura CE seguita dalla marcatura metrologica supplementare (la lettera maiuscola “M” seguita dalle ultime due cifre dell’anno    di apposizione della marcatura stessa, iscritte in un rettangolo) 
- marca o nome del fabbricante 
- classe di accuratezza dello strumento

come pure, se del caso: 
- numero dell’attestato CE del tipo
- marcatura d’identificazione
- dati pertinenti alle condizioni d’impiego 
- capacità di misurazione ed intervallo di misura 

Il compito di svolgere attività di vigilanza sugli strumenti cosiddetti MID è stato attribuito alle Camere di Commercio.

Ai soggetti preposti al controllo è consentito l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l’esecuzione dei relativi esami e prove.

E’ importante ricordare che:

·         gli strumenti che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 possono continuare ad essere sottoposti alla verifica prima nazionale o a quella CEE (clicca su icona  verifica prima) e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul mercato e/o in servizio fino al termine del provvedimento di ammissione alla verifica ovvero, in caso di validità indefinita, fino al 30 ottobre 2016.

·         gli strumenti già in servizio per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchè non rimossi dal luogo di utilizzazione.

Laboratori Accreditati

Il D.M. 182 del 28/03/2000 stabilisce all’art. 4 comma 1 che “La verificazione periodica puo' essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale”.

Con il D.M. 10 dicembre 2001 sono stati disciplinati gli obblighi e le modalità per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione della verificazione periodica da parte dei laboratori che ne facciano richiesta.
La Camera di Commercio di Napoli  ha quindi approvato le linee guida che disciplinano le condizioni con le quali i laboratori metrologici avviano e svolgono la verificazione periodica degli strumenti di misura.
Ai fini del riconoscimento dell’avvio e dello svolgimento della suddetta attività, il laboratorio in possesso dei requisiti prescritti procede alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha la sede operativa principale, relativamente alle seguenti tipologie di strumenti di misura, con esclusione di quelli disciplinati dal Decreto Legislativo 02/02/2007 n. 22  (clicca sui icona Strumenti MID):
a. masse e misure campione;
b. misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
c. strumenti per pesare;
d. complessi di misura per carburanti;
e. misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall’acqua;
f. misuratori massici di gas metano per autotrazione;
g. strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi
Il Laboratorio può avviare l’attività dalla data di ricezione della SCIA corredata da tutte le dichiarazioni, asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici necessari.
La verificazione periodica può essere eseguita sull’intero territorio nazionale con i limiti di quanto indicato in sede di SCIA, relativamente alla tipologia di strumenti ed alle loro classi.

 

 

 

Per poter operare come laboratori idonei all’esecuzione della verificazione periodica di strumenti di misura le ditte interessate devono possedere i seguenti requisiti:
 
Giuridico - amministrativi:
• il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
• se il laboratorio esercita anche l’attività di assistenza o riparazione per la stessa tipologia di strumenti deve offrire garanzie di indipendenza tra le diverse funzioni assicurando le seguenti condizioni:
a. separazione sotto il profilo organizzativo amministrativo e contabile dell’area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;
b. autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell’azienda;
c. distinzione del personale direttivo da quello impiegato nelle altre attività dell’organizzazione
• il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale.


Tecnico – operativi:
• il laboratorio deve operare, per la parte inerente all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN 17025); si considera soddisfatta la condizione precedente se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente all’European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 oggi sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 oggi sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
• i laboratori devono essere in possesso di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica;
• i laboratori devono possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all’EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare;
• le prove metrologiche che i laboratori espletano nell’esecuzione della verificazione devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi;
• il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere un’adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.
Al ricevimento della SCIA la Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio il numero caratteristico atto ad identificarlo inserendo lo stesso in un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui sono inclusi i laboratori che eseguono la verificazione periodica.
I laboratori che risultano già operativi, qualora intendano estendere la propria attività di verifica periodica su strumenti metrici di altre tipologie rispetto a quelle già segnalate, devono trasmettere alla Camera di Commercio la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione e dalle certificazioni integrative e dall’evidenza del pagamento della tariffa dovuta.
Analogamente faranno i laboratori che risultano già operativi, qualora intendano estendere e/o modificare la propria attività di verifica periodica modificando la classe di accuratezza (o informazione equivalente) o il campo di misura degli strumenti da verificare.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA la Camera di Commercio di Napoli procede  alle verifiche e ai dovuti controlli della documentazione, effettuando anche un sopralluogo presso il laboratorio.
In caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti o presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità sanabili, la Camera di Commercio adotta un provvedimento di sospensione dell’attività o di non avvio della medesima, richiedendo al laboratorio di rendere l’attività conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, prorogabile su richiesta motivata del laboratorio. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso le irregolarità riscontrate non siano sanabili, si procede a comunicare il divieto di prosecuzione dell’attività, disponendo, se del caso, la rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Il laboratorio può comunque presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l’attività conforme alla normativa di riferimento.

 

 

 

 

• Il superamento con esito positivo della verificazione periodica degli strumenti di misura verrà attestato dal Laboratorio mediante l’apposizione, in prossimità della targa metrica di detti strumenti, di un contrassegno di forma quadrata e di lato maggiore o uguale a 4 cm con fondo verde e colore di stampa nero, contenente la propria sigla alfanumerica.
• Per garantire l’inalterabilità degli strumenti di misura sottoposti a verificazione periodica, il Laboratorio dovrà realizzare e poi apporre i marchi e/o i sigilli autoadesivi che si distruggono con la rimozione la cui impronta è costituita da un ottagono regolare, riportante al centro ed all’interno di un rettangolo, il numero caratteristico identificativo del laboratorio, assegnato dalla Camera di Commercio di Napoli, ed immediatamente sotto la sigla della provincia “NA”; al di sopra del rettangolo che contiene il numero caratteristico va riportato il logotipo del laboratorio. 
• In caso di furto o smarrimento dei suddetti marchi o sigilli, il Laboratorio dovrà, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di Polizia ed alla Camera di Commercio di Napoli.
Il Segretario Generale ha facoltà di disporre che al Laboratorio sia assegnato un nuovo numero caratteristico.

 

 

 

 

Rilascia all’utente metrico che ha presentato lo strumento alla verifica una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso;

Provvede direttamente a caricare i dati relativi alle verifiche eseguite tramite l’applicativo Eureka entro 7 giorni lavorativi dalla verifica, dandone notizia alla Camera di Commercio, ovvero, trasmette, preferibilmente per via telematica, entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di Commercio di ciascuna delle provincie in cui esso ha effettuato operazioni di verifica periodica, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

-   dati identificativi dell’utente ed il luogo di installazione dello strumento

-   categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello strumento

-   data di intervento della verifica

Se al contrario gli strumenti dovessero risultare fuori del campo degli errori massimi permessi,  ovvero presentano difetti tali da pregiudicarne l’affidabilità metrologica, ovvero non hanno tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a:

1. Invitare l’utente metrico a chiedere una nuova verifica periodica dopo aver fatto aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato, avvisandolo nel frattempo di non utilizzare i suddetti strumenti.
2. Comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova lo strumento presentato a verificazione, l’esito negativo dell’operazione; tali comunicazioni potranno essere oggetto di sorveglianza in merito al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

 Informare la Camera di Commercio competente per territorio degli strumenti che, presentati alla verificazione periodica, risultano mancanti dei sigilli di protezione previsti ed apposti, secondo la vigente normativa. Tale obbligo non sussiste qualora risulti che la mancanza dei sigilli di protezione sia attribuibile ad operazioni di riparazioni già comunicate alla Camere di Commercio o effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta. In caso di mancata effettuazione dei controlli da parte delle Camere di Commercio entro i quindici giorni dalla data di invio dell'informazione i laboratori procedono alle operazioni di verificazione periodica e, in caso di esito positivo, alla riapposizione dei sigilli sugli strumenti mancanti dei suddetti sigilli di protezione.Nel caso di cui al precedente capoverso, gli strumenti devono comunque essere muniti di sigilli di protezione provvisori, apposti dal soggetto che ha provveduto alla riparazione ed atti ad identificarlo.

Svolgere le operazioni di verificazione periodica entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione nel caso di strumenti riparati da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio fa parte.



 

SORVEGLIANZA
Allo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dalla normativa, la Camera di Commercio competente effettua ispezioni con una frequenza di norma annuale, ad intervalli casuali e senza preavviso presso la sede operativa del laboratorio.
La Camera di Commercio rilascia al laboratorio interessato, in occasione delle visite ispettive, un rapporto sulla sorveglianza effettuata.
Per l’effettuazione di tali accertamenti è dovuta la tariffa stabilita dalla Camera di Commercio competente, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’Ente, per gli accertamenti della conformità successivi al primo di aziende e laboratori (clicca su icona Tariffe Metriche)
Oltre alle ispezioni sui laboratori la Camera di Commercio effettua la vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori accreditati dalla Camera di Commercio di Napoli e dalle Camere delle altre province nella misura del 5% degli strumenti già verificati e computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.
La disposizione precedente non si applica nel caso in cui il laboratorio comunichi alla Camera di Commercio le date in cui saranno effettuate le verificazioni, attraverso un programma, preferibilmente settimanale, delle verificazioni che intenda effettuare indicando in dettaglio la denominazione dell’utente, data e ora programmata, tipologia di strumento ed ubicazione della verifica; tale comunicazione deve pervenire almeno con un anticipo di cinque giorni lavorativi prima della data in cui si effettueranno le verifiche.
Al termine della sorveglianza la Camera procedente invia il relativo rapporto all’Ente Camerale che ha ricevuto la SCIA, qualora esistano rilievi sull’operato dell’impresa.

 

Laboratori Accreditati dalla Camera di Commercio di Napoli ai sensi del D.M. 10/12/2001

 

 

PRG 

Denominazione 

indirizzo 

Cap 

Comune 

Autorizzato a: 

range di portata 

ICA SUD srl 

Sede legale: via F. Marturano n.30

Unità locale 1: Via argine n.504

Unità locale 2: Via P.Dorando snc 

80147




 

 

80147




 

80026 

Napoli




 

 

Napoli




 

Casoria 

Complessi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua montati su autobotti 

  

  

  

Complessi di misurazione di gas di petrolio liquefatti montati su autobotte 

Misure chilolitriche montate su autoveicoli e cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli di cui al DPR 04/02/2003 n. 58 

1. Complessi di misura con pompa, montati su autobotte. Esecuzione presso l’utenza 

2. complessi di misurazione fissi con testata non compensata. Esecuzione presso l’utenza 

3. complessi di misurazione fissi con testata compensata. Esecuzione presso l’utenza 

distributori di carburante stradale 

  

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METROCAL SRL 

Sede legale/ operativa: Via I.Loyola n. 130/A 

80100
  

Napoli 

1. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico classe II 

2. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico classe III 

3. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico classe IIII 

1. fino a 15kg




 

  

  

 2. fino a  200 kg 





 

  

3. fino a 200 kg 

LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE SRL 

  

  

  

  

CESSAZIONE ATTIVITA' IN DATA 16/10/2015 

  

Sede legale: Via Crispi n.12

Unità locale 1: via Monteoliveto n.86
  

80053


80134


  

Castellammare di Stabia


Napoli 

1. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico classe III

2. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico classe IIII 

  

Complessi di misura di carburanti liquidi per autotrazione presso distributori stradali
  

1. fino a 60kg




 

  

  

 2. fino a 60 kg 

  

  

  

  

 Fino a 100 l/min 

SANNINO SERVICE DI GERARDO SANNINO 

Sede legale/ operativa: degli Innamorati n.95D/E
  

80014
  

Giugliano in Campania
  

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico classe III
  


Fino a 300kg
  

GERO SERVICE SRL 

Sede legale: via G. Marconi 7

Sede operativa: Via Isaac Rabin 9
  

80028

80024
  


Grumo Nevano


Cardito
  

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico classe III    
  

Fino a 30kg 

CA.MO srl

 

dal 27/10/2016 NEW CA.MO srl - via A.Pecchia 170 - 80022 Arzano

 

Via Buonanno 13/16 

80040 

Cercola 

distributori di carburante stradale 

  

distributori di carburante stradale per gpl 

fino a 100 l/ min 

  

 fino a 50 l/min 

SERVICE OIL E NON OIL srl 

Sede Legale: via Bracco, 45 

  

Sede operativa: Località calabricitto ex stabilimento Fiat, Acerra 

80100 

 

 

 

 

 

80011 

 

Napoli 

 

 

 

 

 

Acerra 

 

distributori di carburante stradale 

fino a 100 l/min 

10 

OCRID srl 

sede Legale: Via Arcora,110 

  

Sede operativa: Via F.lli Lumiere,46 

80013 

 

 

 

 

80147 

 

Casalnuovo di Napoli 

 

 

 

Napoli 

 

Distributori di carburante stradale 

fino a 100 l /min 

11 

LAURIA GROUP srl 

Via Giuseppe Garibaldi 

80126 

Casoria 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico classe III 

fino a 100.000 kg 

12 

A.SC.Impianti srl 

via Sacchini,14 

80078 

Pozzuoli 

distributori di carburante stradale 

  

distributori di carburante stradale per gpl 

fino a fino a 120l/min. 

  

fino a 50l/min. 

13 

C.M.S. Centro Metrologico del Sud srl 

via Stefano barbato, 10 

80147 

Napoli 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 

classe III e IV 

 

fino a 60kg 

14 

S.M.S. scarl 

  

  

dal 19/10/2015 S.M.S. SpA 

  

Via A.De Pretis 88 

  

Sede operativa : Via F. Imparato 495 

80133 

 

 

 

80146 

 

Napoli 

 

 

 

Napoli 

 

Complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua di tipo fisso

 

Misure di capacità
  

fino a 12500 l/m

 

 

 

da 1.000 L a 20.000 L
 

15 

Mecobil Enterprise srl 

 

sospeso con determinazione dirigenziale n. 183 del 09/05/2017

 



 

revocato con determina n. 286 del 11/07/2017 

Sede legale : 

Via Immacolata 9 

  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto 15 

83040 

 

 

 

 

 

80030 

 

Fontanarosa (AV) 

  

  

  

San Vitaliano (NA) 

  

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe II III e IV 

Portata massima 30 kg fino a 10000 divisioni 

16 

Bilanciai Campania srl 

Sede legale ed operativa Via Lufrano 95 

80040 

Volla (NA) 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe III e IV 

Portata da 2 kg a 8000 kg fino a 6000 divisioni 

17 

Società Bilanciai Internazionale srl 

Sede legale ed operativa 

Via Volpicella 222 

  

80147 

Napoli 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe  III e IV 

  

Masse campione di classe M1 

  

  

Masse campione 

  

Portata da 20 kg a 150000 kg fino a 4000 divisioni 

  

da 1 kg a 20 kg 

  

da 100 kg a 2000 kg per la verifica di bilance fino a 4000 divisioni 

  

18 

A.I.TAR. srls 

Sede legale ed 

operativa 

Via Salvo 

D’Acquisto 15 

80030 

San 

Vitaliano(NA) 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe II 

  

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe III 

  

Campioni di massa di classe F1 

  

Campioni di massa di classe M1 

Portata fino a 2 kg fino a 100.000 divisioni 

  

da 2 kg a 3.000 kg fino a 10.000 divisioni 

  

  

  

da 1 mg a 10 kg 

  

  

da 20 kg a 2.000 kg 

 19

 R.I.C.A. SAS DI BRUOGNOLO GENNARO

 Sede legale ed operativa: via Bologna 4

 80010

 Villaricca (NA)

 Distributori di carburante stradali;

Sistemi di misurazione su autobotti, compresi quelli a gravità;

Sistemi di misurazione su impianti fissi di distribuzione carburanti, esclusi quelli a gravità

 Fino alla portata massima di 200l/m

 

Fino alla portata massima di 200l/m

 
Fino alla portata massima di 200l/m

20 

DM Service srl

Sede legale:Via Badino 213

 

 Sede operativa:

Via Rione A.Fico 5

04019

 

 

   80013

Terracina(LT)

 

 

Casalnuovo di Napoli(NA)

 

 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe III

 

 

 

Portata massima fino a 30 kg

 21

I.M.I. CAR. GAS & OIL SRL

 Sede legale:Viale 1 Maggio 73/b

 

 Sede operativa:

Via Bruno Cirino 13

05018

 

 

 

80100

 Orvieto (TR)

 

 

 

Napoli

Distributori di carburante stradali (eccetto gas liquefatti)

 

Misuratori volumetrici di gas di petrolio liquefatti

 Fino alla portata massima di 200 l/m

 

 Fino alla portata massima di 50 l/m

 

 

 

• Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 182 (Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di Commercio);

 

• Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001 (Condizioni e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura);
• Nota Ministeriale 7 febbraio 2003 n. 1296732 (Precisazioni);
• Direttiva 4 aprile 2003 (Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura);
• Direttiva del Ministro delle Attività Produttive 30 luglio 2004 (Definizioni delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica);
• Linee guida della Camera di Commercio di Napoli approvate con Delibera del Consiglio Camerale n. 13 del 07 febbraio 2013 (Linee guida per i laboratori metrologici che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del DM 10/12/2001)

 

 

 

 

 

Tariffe

TARIFFE SERVIZIO METRICO

per la verifica prima e periodica di strumenti
 

Le tariffe da corrispondere si compongono di una

1.tariffa variabile per tipologia di strumento. L’importo da corrispondere si ottiene moltiplicando l’importo unitario di cui alla tabella di seguito riportata per il numero di strumenti da verificare;
2.tariffa fissa  di 33,06 € (comprensiva di IVA) per il trasferimento del personale che è indipendente dal numero di strumenti da verificare
3.tariffa di 5,86 € (comprensivo di IVA) per la movimentazione dei campioni e delle attrezzature ( ove previsto )*.
L’importo da corrispondere è dato dalla somma delle tre voci

Modulistica

Fabbricante metrico

dichiarazione di fabbricante metrico per ufficio metrico dichiarazione di fabbricante metrico per prefettura comunicazione di variazione dati per ufficio metrico comunicazione di variazione dati per Prefettura

 

Domanda di rimborso

Verifiche

richiesta di verifica prima

 

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Metrico

Riferimento: Rosario Gaudiosi

Indirizzo: Corso Meridionale n. 58 (Borsa Merci) - 80141 Napoli
Telefono: 0817607504 - 0817607709 - 0817607911 - 0817607615 - 0817607619
PEC: regola.mercato@na.legalmail.camcom.it
E-mail: metrico.ispezioni@na.camcom.it

Orari:
MATTINO (per l’erogazione di servizi al pubblico)
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì : 8.50-12.00
Venerdì : 8.50-11.30

POMERIGGIO (per la fornitura di sole informazioni al pubblico)
Martedì e Giovedì : 14.00-15.00

Gli strumenti di misura, oggetto del controllo da parte dell' Ufficio Metrico, sono gli strumenti per pesare o per misurare utilizzati nelle transazioni commerciali, comprese quelle destinate al consumatore finale.

I metalli preziosi sono l’oro, l’argento il platino ed il palladio. Gli oggetti in metallo prezioso per essere posti in commercio devono portare impresso il titolo ed il marchio d’identificazione per metalli preziosi.

La Camera di Commercio provvede all’istruttoria tecnica preliminare al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e alla sorveglianza periodica sul mantenimento di tali requisiti.

La carta tachigrafica è il dispositivo per l'utilizzo del tachigrafo digitale nelle sue diverse funzioni e consente di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso il conducente, l’azienda, l’officina autorizzata o un’autorità di controllo.

Un imballaggio preconfezionato (detto anche preimballaggio) è un prodotto chiuso in un contenitore in assenza del consumatore e preparato in modo che la quantità in esso contenuta abbia un valore prefissato.

Verifica prima e periodica di strumenti di misura

Verifica CE di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Vigilanza sugli operatori del settore dei preimballaggi

Collaudo di posa in opera di strumenti di misura fissi

Tenuta del registro e vigilanza sugli operatori del settore dei metalli preziosi

Tenuta del registro e vigilanza sugli operatori del settore dei metalli preziosi

Ultima modifica
Lun 31 Mar, 2025