Metalli preziosi
La metrologia legale è il settore della scienza della misura che si occupa delle misurazioni che hanno un valore legale, in particolare quindi di tutte le transazioni commerciali che prevedano una valutazione di quantità.
I metalli preziosi sono l’oro, l’argento il platino ed il palladio. Gli oggetti in metallo prezioso per essere posti in commercio in Italia devono portare impresso il titolo ed il marchio d’identificazione per metalli preziosi.
Presso ogni Camera di Commercio è tenuto un Registro degli Assegnatari dei marchi d’identificazione per metalli preziosi al quale devono iscriversi coloro che vendono metalli preziosi allo stato di materie prime o semilavorati e coloro che fabbricano o importano oggetti in metallo prezioso.
La concessione del marchio d’identificazione per metalli preziosi è soggetta a rinnovo annuale, il mancato rinnovo comporta la decadenza dalla concessione. Il marchio d’identificazione è trasferibile.
E’ possibile effettuare ricerche per numero di marchio o per nominativo di tutte le imprese italiane assegnatarie di marchio d’identificazione per metalli preziosi cliccando qui http://www.infoimprese.it/metr/index.jsp..
AVVISO METALLI PREZIOSI
Si informa che dal 01/03/2021, in ottemperanza al DL. 162/2019 e s.m.i., tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono avvenire tramite sistema PagoPa: non sarà più possibile ricevere pagamenti tramite bonifici e versamenti sui conti correnti postali.
Il pagamento dei diritti tramite piattaforma PagoPa può avvenire con due modalità alternative:
- in modo spontaneo
- con avviso di pagamento
IN MODO SPONTANEO: collegandosi alla Home Page della Camera di Commercio di Napoli www.na.camcom.gov.it scegliendo nella compilazione del form il servizio “Marchio metalli preziosi”
CON AVVISO DI PAGAMENTO:
Il modulo avviso di pagamento permette all'operatore camerale abilitato di ottenere un documento elettronico che può essere consegnato, fisicamente o tramite posta elettronica, all’utente e pagato attraverso i canali (online e fisici) messi a disposizione dai Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) ovvero:
-presso le agenzie della banca di riferimento;
-utilizzando l’home banking della propria banca (dove vi sono i loghi CBILL o pagoPA);
-presso gli sportelli ATM della banca di riferimento (se abilitati);
-presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;
L'avviso di pagamento può essere richiesto telematicamente al seguente indirizzo di posta elettronica metrico.ispezioni@na.camcom.it o fisicamente allo sportello indicando i seguenti dati del richiedente:
- Oggetto del pagamento (è molto importante indicare esattamente il tipo di richiesta per stabilire l’importo da pagare!!! Es: concessione marchio preziosi, rinnovo marchio numero marchio)NA, marcatura laser (numero marchio)NA, etc.)
- Codice fiscale impresa
- Denominazione o ragione sociale impresa
- Sede legale
- Indirizzo mail che non sia pec
La mancanza anche di uno solo dei predetti dati non permetterà all’operatore abilitato di generare l’avviso di pagamento e quindi non permetterà all’utente di effettuare il pagamento per il servizio richiesto.
Qualora l’avviso di pagamento venga richiesto a mezzo pec indicare nell’oggetto:
“RICHIESTA AVVISO DI PAGAMENTO seguito dalla denominazione o ragione sociale dell’impresa”
- Normativa
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Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128
Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
D.P.R. 26 settembre 2012 n. 208
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2015
Disposizioni tecniche di dettaglio per l’applicazione del marchio di identificazione e l’indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser, ai sensi dell’articolo 12, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 settembre 2015
Istruzioni operative per la marcatura laser
- Titoli e Marchi
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Il titolo rappresenta il rapporto in peso tra il fino e l’insieme dei metalli che compongono la lega, esso deve essere espresso in millesimi. Il titolo è impresso sugli oggetti e viene racchiuso in una forma geometrica caratteristica per ogni metallo prezioso
all’interno della forma geometrica, per ciascun metallo prezioso, sono inseriti i seguenti titoli legali:
• per l'ORO: 750,585,375 millesimi
• per l'ARGENTO: 925e 800 millesimi
• per il PLATINO: 950, 900 e 850 millesimi;
• per il PALLADIO: 950 e 500 millesimi;
E' ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Il marchio d’identificazione per metalli preziosi permette di identificare il produttore dell’oggetto e la provincia nella quale egli ha la sua sede legale.
IMPRONTA DEL MARCHIO D’IDENTIFICAZIONE
Il numero inserito nell’esagono sopra raffigurato è assegnato all’impresa e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della licenza di Pubblica Sicurezza, ove richiesta. Nell’eventualità di cessazione o decadenza dell’impresa titolare di marchio d’identificazione, il numero identificativo viene cancellato e non più assegnato, per questa ragione i marchi d’identificazione proseguono, nell’ambito della provincia, senza soluzione di continuità.
Il marchio d’identificazione e l’impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell’oggetto, e cioè sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o su quella che serve di supporto principale ad altre parti dell’oggetto stesso, quando ciò sia tecnicamente possibile. E’ però ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulti soggetta a danneggiamenti per effetto dell’applicazione dei bolli stessi
MARCHI SU OGGETTI DI FABBRICAZIONE MISTA
Gli oggetti di fabbricazione mista sono oggetti che sono costituiti da due o più parti in diverso metallo prezioso, come, per esempio, un oggetto in argento che rechi inserti in oro: In tal caso, quando ciò sia tecnicamente possibile, le singole parti dovranno recare la rispettiva l’impronta del titolo, ove ciò non fosse possibile sarà apposto il titolo del metallo di peso prevalente
MARCHI SUGLI OGGETTI RIVESTITI
Gli oggetti in metallo comune rivestiti di metalli preziosi possono recare l’iscrizione “dorato”, “argentato”, “placcato, “laminato” , seguito dal simbolo del metallo di cui è costituito il rivestimento: Au per l’oro, Ag per l’argento, Pt per il Platino e Pd per il palladio.
Anche gli oggetti costituiti da sostanze non metalliche possono recare un rivestimento di metallo prezioso ottenuto mediante il procedimento dell’elettrodeposizione galvanica, in questo caso dovranno recare un particolare marchio di fabbrica come sotto indicato
IMPRONTE SU OGGETTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE RIVESTITI IN LAMINA DI METALLO PREZIOSO
Gli oggetti che sono parzialmente o totalmente rivestiti con una lamina in metallo prezioso recano la seguente impronta:
Gli oggetti rivestiti possono utilizzare il mastice come fissante della lamina purché il suo peso non superi il 25% del peso complessivo dell’oggetto. Nel caso dei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso è inferiore o uguale a 50 grammi, il peso del metallo prezioso può essere espresso in maniera approssimata, in questo caso l’impronta recherà il valore minimo e quello massimo entro i quali il peso del metallo deve intendersi contenuto.
MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA
Il marchio tradizionale di fabbrica è un ulteriore marchio che viene impresso sugli oggetti in aggiunta al titolo ed al marchio d’identificazione e serve a fornire una maggiore visibilità al produttore. Tale marchio non deve contenere indicazioni che possano generare equivoci con i marchi obbligatori.
- Marcatura Laser
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L’art.1, comma b) del D.P.R. 26/09/2012 n.208 ha introdotto la possibilità per le imprese orafe di apporre il marchio di identificazione ed il titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso anche mediante tecnologia laser.
Si tratta di una tecnologia innovativa per la quale la matrice ed il punzone non saranno più di tipo fisico, ma saranno sostituiti da un “file” avente le caratteristiche tali da poter “pilotare”, su apposita marcatrice, un raggio laser mediante il quale apporre il marchio sull’oggetto.
Il 29 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2015 contenente le disposizioni tecniche di dettaglio per l’applicazione della marcatura laser.
In particolare l’articolo 5 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico pubblichi sul proprio sito istituzionale le istruzioni operative e la modulistica per la presentazione delle domande per l'utilizzo della marcatura laser.
A tal riguardo, si informa che, con Decreto Ministeriale 4 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le istruzioni operative reperibili sul sito internet www.mise.gov.it.Tale modulistica, non appena disponibile, verrà pubblicata su questo sito.
Pubblicati i moduli di domanda per le imprese orafe che scelgono di adottare la tecnologia laser per l’applicazione del marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso.
Il Decreto del 17 aprile 2015 concernente “Disposizioni tecniche di dettaglio per l’applicazione del marchio di identificazione e l’indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser” ha previsto che i costi per la predisposizione dei Token Usb sono a carico dell’azienda richiedente, e sono stabiliti sotto forma di diritti di segreteria.
La nota del 23 marzo 2016 prot. 82934, indica gli importi provvisori dei diritti di segreteria da corrispondere, in attesa del riordino complessivo di tali diritti, da parte delle imprese orafe per utilizzare la marcatura laser. Vengono descritti nel dettaglio i diversi versamenti per diritti ed imposte che le imprese devono effettuare a seconda che utilizzino: solo la marcatura tradizionale; solo la marcatura laser; entrambe le marcature.
L’importo del diritto di segreteria è pari a € 70,00, per la richiesta di ciascun Token Usb, € 155,00, per l’attivazione del servizio di marcatura laser e € 77,00 per il rinnovo del servizio stesso.
Per la raccolta delle prime 5 impronte laser, l'assegnatario deve preparare una lastrina metallica di dimensioni 7 x 4 cm sulla quale sia riportata la dicitura "Marcatura Laser" seguita da intestazione dell'impresa e dal numero del marchio d'identificazione di cui è assegnataria.
Modulo dichiarazione smarrimento Token
CONSEGNA SCRATCHCARD - Condizioni Generali di contratto per il rilascio dei Token
CONSEGNA SCRATCHCARD - Informativa sul trattamento dei dati personali
- Concessioni Marchio di identificazione Metalli - Rinnovo
- Allestimento Punzoni
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I punzoni recanti il marchio d'identificazione per metalli preziosi sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle matrici depositate presso la camera di Commercio.
- Trasferimento Marchio
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Il marchio d’identificazione è assegnato all’impresa e pertanto il trasferimento della stessa per atto tra vivi o mortis causa comporta altresì il trasferimento a chi subentra del marchio d’identificazione purché ne sussistano le condizioni e se ne faccia richiesta entro 30 giorni alla Camera di Commercio – Ufficio Metrico competente per territorio.
le condizioni per il trasferimento del marchio d’identificazione sono:
1.possesso della licenza di pubblica Sicurezza (ove richiesta) di chi subentra nella concessione; 2.attività congruente con quella di fabbricazione o importazione di oggetti in metallo prezioso; 3.presentazione all’Ufficio Metrico entro i termini previsti dall’art. 30 del DPR 150/2002 di una istanza formale di trasferimento del marchio
- Modulistica
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- Importazione ed Esportazione
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Importazione
Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati in ambito UE o SEE
Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei paesi membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio sul territorio italiano, sono esentati dall’obbligo di recare il marchio di identificazione dell’importatore a condizione che rechino l’indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest’ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio di identificazione italiano e comprensibile per il consumatore finale
Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati fuori dallo spazio UE o SEE
Gli oggetti in metallo prezioso importati da paesi che non siano membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio italiano, devono essere a titolo legale, recarne l’indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell’importatore italiano (art. 5.2, D.Lgs. 251/99). L’applicazione del marchio d’identificazione da parte dell’importatore italiano non è necessario soltanto nel caso in cui esiste un accordo di mutuo riconoscimento tra l’Italia ed il paese estero non appartenente all’UE o allo SEE (per esempio Svizzera )
Esportazione
E’ consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalla norma italiana sia ai fini dell’esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali oggetti rispettino le norme vigenti nel paese di destinazione. La normativa nazionale prevede la possibilità di apporre sugli oggetti marchio speciali su richiesta degli importatori stranieri. Gli oggetti che recano impronte di titoli o marchi diversi da quelli legali, apposti ai fini dell’esportazione, dovranno essere cancellati se tali oggetti vengono, in un secondo momento, destinati al mercato interno.
Gli oggetti il cui titolo reale è inferiore del più basso titolo legale previsto dalla legge, se non sono esportati, sono venduti come oggetti di metallo non prezioso.
- Marchi nella storia
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L’attività orafo - argentiera a Napoli ha sempre avuto un grande rilievo, infatti nel periodo viceregnale la " Prammatica LVII De Monetis" del 19 agosto 1690 imponeva la concentrazione di tutte le attività inerenti la lavorazione dei metalli preziosi a Napoli e nelle zone limitrofe entro un'area di 40 miglia, stabilendo anche il titolo dell'argento legale che,oggi, corrisponderebbe a 833.33 millesimi.
Il titolo del metallo veniva poi garantito da un sistema di controllo che vedeva coinvolte la Corporazione degli Orefici, il Console in carica e l’orafo stesso. Esisteva pertanto una triplice marcatura sugli oggetti in metallo prezioso e ciò per la seguente ragione: la Corporazione degli Orefici, per una tradizione che affondava le sue radici nel medioevo, vigilava sul monopolio dell’esercizio del mestiere, impedendo che artigiani non iscritti alla Corporazione potessero esercitare e, nello stesso tempo, effettuava quello che oggi noi chiameremmo un “controllo di qualità sul processo produttivo” verificando che le materie prime, gli strumenti di lavoro, le tecniche lavorative permettessero alla corporazione il mantenimento di un determinato standard. Il Console, invece, era un artigiano esperto ed affermato, che faceva eseguire il saggio sull’oggetto per verificare che il titolo fosse quello legale e “certificava” ciò con l’apposizione del proprio sigillo. Infine l’orafo apponeva sull’oggetto le sue iniziali attraverso le quali si assumeva la “paternità “ dell’oggetto prodotto.
Il bollo apposto dalla Corporazione fin dal 1690 consisteva nell'abbreviazione "NAP" o "NAPL" o "NA" sormontate da una corona, sottostante a questa iscrizione si trovavano le ultime due cifre dell’anno, dal 1700 in poi le cifre diventarono tre, raramente l’anno era indicato con quattro cifre. Questo tipo di marchio è rimasto in vigore fino al 1808.
Il bollo apposto dal Console consisteva nelle sue iniziali seguite dalla lettera "C" in un'unica riga, la lettera “C” serviva ad evitare che il bollo consolare fosse confuso con quello dell’artefice dell’oggetto. Il marchio in origine aveva forma rettangolare, successivamente assunse forme diverse: quadrata, tondeggiante, ovale, vagamente triangolare, esagonale.
Con la conquista napoleonica, nel Regno di Napoli venne introdotta una legge sui metalli preziosi di ispirazione francese, riformando così integralmente l’attività legata alla lavorazione dell’oro e dell’argento. Vennero infatti sciolte le Corporazioni e liberalizzato il mestiere di orafo. La Legge n. 242 del 17 dicembre 1808 fissò i nuovi titoli per l'oro e per l'argento.
Su ogni oggetto venivano impressi sempre tre marchi: quello del titolo di garanzia, quello del saggiatore stabilito dall’amministrazione della Zecca e quello del fabbricante. Per il titolo esisteva un unico marchio sia per l’oro che per l’argento, uguale per tutto il Regno di Napoli, che raffigurava un volto femminile, quello della sirena Partenope vista frontalmente. La testa della Partenope era accompagnata da numeri arabi dall’uno al cinque. I primi tre rappresentano i titoli legali dell'oro, il 4 e il 5 quelli dell'argento.
Questi marchi per metalli preziosi rimasero in vigore anche dopo la cessazione dell'occupazione francese, infatti dopo la restaurazione, in seguito alla constatata esistenza di false punzonature, vennero nuovamente cambiati i marchi da apporre sugli oggetti in oro ed argento. La Legge n. 881 del 15 dicembre 1823 introdusse un nuovo marchio: il profilo della testa di Partenope rivolta a destra, sempre accompagnata dai numeri arabi che indicavano i diversi titoli legali per l’oro e per l’argento. Accanto alla testa di Partenope veniva talvolta impresso l'emblema del saggiatore. Per gli articoli importati veniva aggiunta una E per evidenziare la provenienza estera.
Con decreto n. 723 del 26 gennaio 1832, per gli articoli realizzati nel Regno al di qua del Faro, venne stabilito di aggiungere, al punzone di garanzia, la lettera N per Nostrale, al fine di differenziare ulteriormente la produzione interna da quella estera.
Con l’unità d’Italia gli orafi napoletani mantennero i marchi precedentemente usati e ciò fino a quando venne introdotta la nuova normativa: la legge n. 806 del 2/5/1872 con la quale venivano resi uniformi i titoli dell’oro e dell’argento su tutto il territorio dello stato italiano. Il marchio che attestava il titolo veniva apposto sull’oggetto dopo che ne era stata riconosciuta l’esattezza dagli uffici di saggio. La caratteristica della norma era che il fabbricante non aveva l’obbligo di apporre il marchio di stato sugli oggetti di sua produzione ma poteva farlo facoltativamente e pagando i relativi diritti allo stato.
La Legge 05/02/1934 n. 305 introdusse un’ulteriore normalizzazione: il titolo era espresso in millesimi e, per l’oro era inserito in un esagono mentre per l’argento era racchiuso in un ovale. Il produttore veniva identificato attraverso numero identificativo inserito in una losanga al cui interno era inserita anche la sigla identificativa della provincia ed il fascio littorio. Rispetto alla precedente legge il marchio del produttore era obbligatorio mentre era facoltativo quello dell’ufficio del saggio dei metalli preziosi.
Il decreto legislativo 26/10/1944 n.313 introdusse, come unica modifica rispetto alla precedente norma, l’eliminazione del fascio littorio posto al centro del marchio d’identificazione del produttore.
Con la Legge n. 46 del 30/01/68 i marchi d’identificazione ed i titoli degli oggetti in metallo prezioso assumono la forma che oggi conosciamo, che non è stata successivamente modificata dal successivo Decreto Legislativo 251/99 che disciplina oggi la materia.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Metrico
Riferimento: Rosario Gaudiosi
Indirizzo: Corso Meridionale n. 58 (Borsa Merci) - 80141 Napoli
Telefono: 0817607504 - 0817607709 - 0817607911 - 0817607615 - 0817607619
PEC: regola.mercato@na.legalmail.camcom.it
E-mail: metrico.ispezioni@na.camcom.it
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì : 8.50-12.00
Venerdì : 8.50-11.30
POMERIGGIO (per la fornitura di sole informazioni al pubblico)
Martedì e Giovedì : 14.00-15.00
Gli strumenti di misura, oggetto del controllo da parte dell' Ufficio Metrico, sono gli strumenti per pesare o per misurare utilizzati nelle transazioni commerciali, comprese quelle destinate al consumatore finale.
I metalli preziosi sono l’oro, l’argento il platino ed il palladio. Gli oggetti in metallo prezioso per essere posti in commercio devono portare impresso il titolo ed il marchio d’identificazione per metalli preziosi.
La Camera di Commercio provvede all’istruttoria tecnica preliminare al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e alla sorveglianza periodica sul mantenimento di tali requisiti.
La carta tachigrafica è il dispositivo per l'utilizzo del tachigrafo digitale nelle sue diverse funzioni e consente di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso il conducente, l’azienda, l’officina autorizzata o un’autorità di controllo.
Un imballaggio preconfezionato (detto anche preimballaggio) è un prodotto chiuso in un contenitore in assenza del consumatore e preparato in modo che la quantità in esso contenuta abbia un valore prefissato.
Verifica prima e periodica di strumenti di misura
Verifica CE di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Vigilanza sugli operatori del settore dei preimballaggi
Collaudo di posa in opera di strumenti di misura fissi
Tenuta del registro e vigilanza sugli operatori del settore dei metalli preziosi
Tenuta del registro e vigilanza sugli operatori del settore dei metalli preziosi