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Con l'adozione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 sono state introdotte delle “modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
Sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali;
trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali.

Rientrano nel profilo dei distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento del trasporto dei RAEE domestici e professionali:
distributori di AEE domestici, che al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita, per l'attività di raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta (articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) effettuato presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione, e per l'attività di trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici verso il centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
distributori di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per l'attività di raggruppamento (presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione) e trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.

Rientrano nel profilo dei trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali:
trasportatori di RAEE provenienti da nuclei domestici, per il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento, oppure dal luogo del raggruppamento ai locali del punto vendita (se non coincidenti), oppure dal luogo del raggruppamento al centro di raccolta;
trasportatori di RAEE professionali, per il tragitto dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro, all'impianto autorizzato indicato dai produttori di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;

Rientrano nel profilo degli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali:
installatori e gestori di centri di assistenza di AEE provenienti da nuclei domestici, per il raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta, dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio;
installatori e gestori di centri di assistenza di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta (di cui all'articolo 6, comma 3 del D.lgs. 151/2005) limitatamente al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio e al trasporto dei RAEE con mezzi proprio presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE, dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.

Tale iscrizione non prevede:
la nomina di un Responsabile Tecnico;
la prestazione delle garanzie finanziarie;
la dimostrazione della capacità finanziaria;


DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il modello di domanda deve essere firmato in originale da tutti i legali rappresentanti dell’impresa che richiede l’iscrizione e corredato dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i.

Unitamente e contestualmente all’invio telematico della domanda sarà pagato il diritto di segreteria di € 10,00 indipendentemente dalla tipologia della natura giuridica dell'impresa obbligata, alternativamente, con una delle seguenti modalità, una delle seguenti modalità :

Carta di credito VISA/ MAsterCard;

Mav Elettronico Bancario pagabile, senza alcuna commissione aggiuntiva, presso qualsiasi istituto bancario sia on-line che allo sportello (esclusi Poste Italiane e Bancoposta).

 
 


ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:

Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN: IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;
Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.

Il distributore deve dichiarare:

sede dell'impresa;
l'indirizzo del punto vendita o del luogo, diverso dal primo, presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'EER;
la rispondenza ai requisiti di cui all'art.1, comma 2, lettera c) del d.m. del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE.

I trasportatori terzi che agiscono in nome dei distributori devono dichiarare:
sede dell'impresa;
gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del luogo, diverso dal primo, presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'EER;
gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;

Ritiro di RAEE preveniente da nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
Le modalità di iscrizione di cui sopra si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:
raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. n.151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio;
Raccolta e trasporto di RAEE professionali (art. 3 comma 1 e 2 del D.M. del 08/03/2010 n.65).

I RAEE professionali sono raggruppati con le stesse modalità di cui all'art.1, comma 2, lettera c) del D.M. del 08/03/2010 n.65 e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all'art.1 comma 2, lettera b) del decreto suindicato.
I distributori, i trasportatori e gli installatori/gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE devono iscriversi seguendo le stesse modalità di iscrizione previste ai punti 1-2-3 sopra indicati.


DURATA DELL'ISCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.M. 65/2010 l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.


VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE

L’impresa è tenuta a comunicare alla sezione regionale ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura tecnica che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché l’eventuale cancellazione. L'istanza dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.
Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
ragione e denominazione sociale;
sede legale;
legali rappresentanti.



MODULISTICA

Atto notorio variazione mezzi

Autocertificazione antimafia Allegato B

Dichiarazione conformità copie

Modello domanda di iscrizione_rinnovo cat. 3-bis (RAEE_AEE)

Modello variazione RAEE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D.M. 65 dell’8 marzo 2010
delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 19 maggio 2010