Il marchio d’identificazione è assegnato all’impresa e pertanto il trasferimento della stessa per atto tra vivi o mortis causa comporta altresì il trasferimento a chi subentra del marchio d’identificazione purché ne sussistano le condizioni e se ne faccia richiesta entro 30 giorni alla Camera di Commercio – Ufficio Metrico competente per territorio.
le condizioni per il trasferimento del marchio d’identificazione sono:
- 1.possesso della licenza di pubblica Sicurezza (ove richiesta) di chi subentra nella concessione;
- 2.attività congruente con quella di fabbricazione o importazione di oggetti in metallo prezioso;
- 3.presentazione all’Ufficio Metrico entro i termini previsti dall’art. 30 del DPR 150/2002 di una istanza formale di trasferimento del marchio