Requisiti e Incompatibilità
L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e uno dei seguenti requisiti professionali che consistono in:
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;
oppure
- aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione Campania (Qualificazione Professionale, Isola A6, Centro Direzionale di Napoli);
oppure
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria); in questo caso deve essere allegata alla SCIA dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante della società presso la quale il soggetto interessato è stato dipendente indicando periodo, mansioni e contratto applicato
oppure
- di essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di un’impresa commerciale all’ingrosso/dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande o di un’impresa artigiana (per la produzione di beni e servizi e con esclusione quindi dell’impresa artigiana di prestazione di servizi);
oppure
- di essere stato delegato per almeno due anni negli ultimi cinque di un esercizio per l’attività di somministrazione;
oppure
- di essere o essere stato coadiuvante per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni direttive e organizzative di un’’impresa commerciale.
Il requisito professionale può essere costituito, inoltre, mediante:
- titolo professionale riconosciuto, ai sensi del Titolo III dal D.Lgs. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);
oppure
- essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (Att.ne: requisito valido fino al 12/5/2017) Att.ne questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso Ruolo;
oppure
- essere iscritto nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio.
L'attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto e con l’attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.
In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.
Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia.