Requisiti
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Dal 14 settembre 2012, con l'entrata in vigore dell’articolo 10 del D. Lgs. 147/2012, per svolgere l'attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ma solo i requisiti di onorabilità.
Requisiti di onorabilità
I requisiti devono essere posseduti:
- dal titolare o institore di impresa individuale
- da tutti i soci di snc
- dai soci accomandatari di sas e sapa
- dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative
e sono i seguenti:
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni (Codice delle Leggi Antimafia), o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
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Ultima modifica
Ven 15 Gen, 2021