Cancellazione a seguito di riabilitazione
L’ufficio protesti provvede alla cancellazione di assegni protestati solo se è stata ottenuta dal Tribunale apposita riabilitazione. La procedura di cancellazione degli assegni protestati può avvenire solo se trascorsi 12 mesi dalla levata del protesto.
Deve, inoltre, chiedere la riabilitazione al Tribunale il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto.
Ottenuto il decreto di riabilitazione da parte del Tribunale, occorre chiedere la cancellazione anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando istanza all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio di Napoli, utilizzando l’apposito modello R (prelevabile nella sezione modulistica).
Tale modello compilato in ogni sua parte dovrà essere firmato dal soggetto protestato che dovrà allegare la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
L’istanza presentata agli sportelli da persona diversa dall’interessato dovrà sempre essere sottoscritta dal soggetto protestato accompagnata da un valido ed aggiornato documento di riconoscimento dello stesso; l’impiegato addetto provvederà, inoltre, a far apporre sul modello la firma della persona che presenta l’istanza annotando gli estremi di un valido documento di identità dello stesso presentatore.
E’ necessario allegare alla domanda:
A. copia conforme all’originale del decreto di riabilitazione rilasciato dal Presidente del Tribunale competente;
B. marca da bollo da € 16,00;
C. pagamento di € 8,00 per diritti di segreteria per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione, effettuati tramite avviso di pagamento da richiedere all'Ente.
PROCEDURA DI RIABILITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE
Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione (art. 17 L. 108/1996).
La domanda di riabilitazione si presenta presso il Tribunale competente della circoscrizione di residenza del protestato. Le modalità di richiesta della riabilitazione devono essere richieste presso le cancellerie dei tribunali.
Si precisa che la sola riabilitazione ottenuta dal Tribunale e trasmessa all’ufficio protesti NON consente la cancellazione dei protesti.