ACCESSO CIVICO
L'accesso civico è il diritto introdotto dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs.97/2016, e si distingue in:
- Accesso civico di cui al comma 1 dell’art.5, d.lgs. 33/2013, finalizzato ad ottenere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati detenuti da un’amministrazione pubblica per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria.
Modulo istanza accesso civico
- Accesso civico generalizzato di cui al comma 2 dell’art.5, d.lgs. 33/2013, avente invece ad oggetto documenti, informazioni e dati detenuti da un’amministrazione pubblica, indipendentemente dall’esistenza di un obbligo di pubblicazione degli stessi, può essere richiesto da chiunque, senza necessità di motivare l’istanza.
Modulo istanza di accesso civico generalizzato
L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta è tenuta a provvedere entra trenta giorni dalla stessa, salvo il termine sia sospeso per consentire la comunicazione della richiesta ai contro interessati eventualmente presenti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
In caso di rifiuto dell’accesso o di mancata risposta nel termine di trenta giorni, il richiedente può:
- chiedere il riesame della decisione (o la decisione) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni;
- presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
La richiesta di accesso civico va presentata in carta libera, oppure attraverso il relativo modello, disponibile in calce, al dirigente delegato dal responsabile della trasparenza per la richiesta di accesso civico, giusta delega prot. n. 6055 del 25.02.2014:
Se il soggetto sopra indicato non provvede nei termini, l'interessato può rivolgersi al soggetto detentore del potere sostitutivo: