Gestione bilanci d'ufficio

Gestione Bilanci Societari e libri soci

 Campagna Bilanci 2024 

A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti: - la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04 per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva; - la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14 per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016

Comunicazione Deposito del bilancio - avvertenze convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio

Deposito del bilancio ed osservanza delle norme di cui agli art. 2478 bis e 2364 c.c. relative alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio medesimo nei termini di legge.

  Comunicazione Ordini e Collegi Professionali

Nell'ottica di una costante e fruttuosa collaborazione con codesti Ordini, preme a questo ufficio fornire alcune indicazioni relative all'oggetto. Le norme a margine indicate, impongono che l'assemblea che deve approvare il bilancio debba essere convocata non oltre 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale (salvi i casi di cui all'art.2364 c.c. che disciplina la proroga a 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio) L'inosservanza della citata normativa comporta l'applicazione della sanzione di euro 2.064 ai sensi dell'art. 2631 comma secondo c.c., per ogni obbligato. Qualora però l'assemblea sia stata convocata nei termini e non si sia comunque giunti all'approvazione del bilancio per vari motivi (assemblea deserta, quorum non raggiunto etc), l'impresa non è sanzionabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2369 c.c, in riferimento alla seconda convocazione delle S. P. A.

Premesso che ai fini del deposito del bilancio l'unico verbale richiesto è quello di approvazione del medesimo, qualora vi siano state delle precedenti convocazioni nei termini, (ma l'assemblea che approva il bilancio risulta convocata dopo 120 gg dalla chiusura dell'esercizio), e’ opportuno allegare alla pratica di deposito del bilancio i relativi verbali, cosi da fornire già in prima battuta la documentazione necessaria per valutare in seguito l'applicabilità delle relative sanzioni.

In mancanza di tale documentazione e qualora non sia neanche indicato nel verbale di assemblea che approva il bilancio, la data della prima convocazione, l'Ufficio applicherà le sanzioni del caso.

Il verbale di prima convocazione nei termini di legge, dovrà essere allegato nella forma “scansionata” ossia tratto dal libro verbali dell'assemblea, da cui si possa evincere con chiarezza l'apposizione del timbro di bollatura e vidimazione, con indicazione degli estremi di vidimazione, apposizione dell'attestazione di conformità all'originale cartaceo e firma digitale dell'amm.re o professionista incaricato.

In caso di utilizzo del maggior termine (180 giorni) previsto dall’art. 2364 codice civile, si raccomanda di

  1. Indicare espressamente l’utilizzo del maggior termine e le relative motivazioni nei documenti collegati al bilancio:
  • Verbale di Consiglio di amministrazione che ha approvato la proroga e ne ha illustrato i motivi
  • Relazione sulla gestione
  • Nota integrativa
  • Verbale di approvazione
  1. Indicare nel modello Note della pratica di deposito del bilancio la seguente precisazione:

“Bilancio d’esercizio approvato oltre i 120 giorni dalla fine dell’esercizio, usufruendo del maggior termine di cui all’art. 2364 c.c.”

Inoltre, si raccomanda di presidiare costantemente la PEC, tramite la quale giungono le richieste di integrazione documentale.

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000062 del 07/06/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000050 del 15/05/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000042 del 09/05/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000038 del 02/05/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000033 del 29/04/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000032 del 19/04/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000029 del 08/04/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000027 del 27/03/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000022 del 06/03/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000017 del 29/02/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000015 del 22/02/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000012 del 16/02/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Provvedimento di rifiuto bilanci esercizio - Provvedimento del Conservatore N° atto 2024000009 del 05/02/2024
L'affissione del presente Provvedimento ha valore ai fini di notifica ai sensi dell'art 8 L.241/90

Le domande di deposito dei bilanci di esercizio saranno accettate solo se sottoscritte digitalmente da un amministratore o da un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Non verranno accettate le istanze inviate con la cosiddetta “procura speciale”.
"Richieste di rettifiche e annullamenti di bilanci depositati:
Si fa presente che l’ufficio non può accogliere né richieste di apertura correzione di istanze depositate né richieste di annullamento della pratica di bilancio già trasmessa
(per approfondimenti consultare il link "Richieste di rettifiche e annullamenti di bilanci depositati")

Per il 2020 le novità più rilevanti per il deposito dei bilanci:
1) Con la pubblicazione del comunicato MISE in Gazzetta Ufficiale n. 6 dell' 8 Gennaio 2019, entra in vigore la versione di tassonomia 2018-11-04 che sarà obbligatoria per le istanze di deposito presentate dal 01-03-2019- ( per il 2020 non ci sono state modifiche alle tassonomie utilizzate nella precedente sessione bilanci utilizzate nel 2019).
2)La Legge 154/2016 ha esonerato le reti contratto dall'obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale
3)11 rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica; (Il bilancio in forma ordinaria risulta pertanto costituito da quattro parti; il Rendiconto Finanziario si aggiunge allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa).
4) BILANCIO MICRO-IMPRESE Ai sensi dell'art. 2435-ter1 del codice civile sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1. del rendiconto finanziario;
2. della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 del c.c., numeri 9) e 16);
3. della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del c.c. Le società che si avvalgono delle esenzioni sopraindicate devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata, in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei predetti limiti.
5) I consorzi depositano il bilancio entro il 28/02/17 con la nuova tassonomia in vigore, (2016-11-14)e non come e' stato fatto per gli anni precedenti che la tassonomia era relativa alla precedente versione.
6) APPROVAZIONE BILANCIO
Il bilancio può essere approvato:
a)dall'assemblea dei soci: in tal caso occorre allegare il verbale di assemblea
b)dai soci con decisioni adottate mediante consultazione scritta consenso espresso per iscritto: in tal caso occorre allegare le decisioni dei soci, riportanti ciascuna la data della manifestazione del consenso, e il verbale riepilogativo del risultato conseguito redatto dagli amministratori (o liquidatori).

Modulistica C17 per società cooperative

Modello C17

"Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve essere più utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" nel modello B", per consentire le attività di vigilanza agli Enti preposti.
Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all'Albo, la cooperativa è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, uno per l'iscrizione all'Albo e uno per l'allegato al Bilancio, mediante l'invio di due pratiche.
Le società Cooperative iscritte nella sezione "COOPERATIVE A MUTULITA'PREVALENTE" di cui agli artt. 2512,2513 e 2514 del c.c., tramite il riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" nel modello B devono dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 c.c.).
Oltre alla dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente v inoltre, va inoltre sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza .
Si ricortda che nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle micro-imprese volessereo presentare il bilancio nel relativo formato, al fine di documentare la condizione di prevalenza, dovranno utilizzare il campo di testo libero della tassonomia "Informazioni di cui agli artt. 2513e 2545-sexies del Codice Civile" nella tassonomia vigente: (tag XBRL itcc-ci_CommentoInformazioniAgliArtt25132545-sexiesCodiceCivile).

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