L’ Allegato “A” alla delibera 12 dicembre 2001, n. 5, riporta l’elenco delle attrezzature minime di cui le imprese devono disporre e fissa il valore di dette attrezzature per ogni classe d’iscrizione. Tale elenco di attrezzature è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo; infatti, l’impresa può dimostrare la disponibilità di attrezzature non comprese nell’elenco. In tal caso deve presentare una relazione, a firma del legale rappresentante e del responsabile tecnico, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo di dette attrezzature in relazione agli interventi di bonifica che vuole eseguire. La disponibilità e il valore delle attrezzature è dimostrato con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico.
Al fine di stabilire i requisiti di idoneità tecnica, in attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera d) del D.M. 406/1998, la delibera del 12 dicembre 2001, così come modificata dalla delibera 30 gennaio 2013 n. 1, prende in considerazione per l'iscrizione nella classe A la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi di bonifica; secondo i criteri stabiliti nell' Allegato "B". Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d'iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell'ultimo decennio; l'esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.
L’impresa, oltre ad avere almeno un responsabile tecnico, la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio e dall’esperienza maturata nel settore di attività o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione, deve anche avere una dotazione di personale con funzioni tecniche munito di determinate qualificazioni in relazione a ciascuna classe d’iscrizione, di cui all’Allegato “C”. In più, per ogni cantiere in cui si eseguono interventi di bonifica, deve essere prevista la figura del responsabile di cantiere.
L’impresa dovrà poi attestare la propria capacità finanziaria. Tale requisito si intende soddisfatto con gli importi stabiliti dalla delibera 12 dicembre 2001, n. 5, mediante presentazione di un’attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila, secondo lo schema allegato, ovvero con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, concernente la cifra d’affari, globale e distinta per lavori dell’impresa, degli ultimi cinque anni, ovvero da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume d’affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività.
L’iscrizione all'Albo delle imprese che intendono effettuare l'attività di bonifica di siti è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi del Decreto 5 luglio 2005 (G.U. n. 217 del 17 settembre 2005) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, il cui schema di contratto allegato deve essere modificato come da indicazioni della Circolare del 31 maggio 2007, prot. n. 1197/ALBO/PRES.
La categoria 9 è suddivisa nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
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E |
D |
C |
B |
A |
importo complessivo dei lavori cantierabili |
fino a € 200.000,00 |
fino a € 1.000.000,00 |
fino a € 2.500.000,00 |
fino a € 9.000.000,00 |
oltre € 9.000.000,00 |
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 9, i documenti necessari sono:
Modello domanda in marca da bollo, firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i;
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011);Modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico;
Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;
Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;
Attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica riguardanti l’esperienza maturata;Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il Responsabile Tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta: deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni;
Foglio notizie relativo alla categoria di cui all’allegato “B” alla delibera n. 2 dell’11 maggio 2005
Documentazione relativa all’esecuzione degli interventi di bonifica dei siti (solo in caso di iscrizione alla classe A)
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria
Pagamento dei diritti di segreteria
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
Garanzia finanziaria
Marche da bollo per l’emissione del provvedimento
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN: IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;
Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
GARANZIE FINANZIARIE: vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).
Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.
Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere al Regolamento CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea) con garanzia finanziaria pari al 30% dell'importo previsto.
Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.
Sostituzione della garanzia finanziaria
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione.
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.
Se il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata.
Se il nuovo istituto bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.
DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale.
REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.
VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, D.M. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale).
L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 D.M. n. 120/2014).
L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT).
Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo.
Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
• sede legale
• legali rappresentanti
Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.
TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n.349 del 08/03/2013
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo.
La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.
Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.
MODULISTICA
Allegato A - attrezzature ctg. 9
Allegato B - interventi di bonifica ctg. 9
Allegato C - personale addetto ctg. 9
Allegato D - importi garanzia finanziaria ctg. 9
Autocertificazione antimafia Allegato A
Autocertificazione Antimafia Allegato B
Autodichiarazione capacità finanziaria ctg. 9
Dichiarazione conformità copie
Dichiarazione di compatibilità incarico svolto RT
Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10
Requisiti soggettivi del legale rappresentante
Requisiti soggettivi del RT
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2005
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti
Contratto di fideiussione categoria 9
(allegato A, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2005, aggiornato al decreto legislativo 152/2006)
Articolo 212, comma 11, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010 riduzione degli importi delle garanzie finanziarie
Delibera n. 1 del 30/01/2013.Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti.