Il D.M. 120/2014 prevede l'iscrizione in:
- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
Con la deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, per la sola categoria 1, è aggiunta la attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 1-4-5, i documenti necessari sono:
Modello domanda in marca da bollo, firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale/i rappresentante;
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011)
Modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico;
Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;
Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;
Dimostrazione sulla dotazione minima veicoli e personale così come indicato nella deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 (vedi Allegati A, B, C, E);
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;
Attestazione relativa all’idoneità tecnica dei veicoli ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (siglata in ogni pagina e firmata dove si dichiara l’idoneità dei veicoli e nell’ultima pagina degli allegati);
Copia conforme all’originale fronte/retro delle carte di circolazione;
Certificati di proprietà e, qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o in leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copia/e dei contratti di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la dotazione minima di addetti per veicolo firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Indicazione del numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e/o copia delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio per ciascun veicolo;
Indicazione del numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese e egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa;
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria (documenti che comprovino le potenzialità economico-finanziarie dell’impresa). Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo;
Pagamento dei diritti di segreteria;
Limitatamente all’attività di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, lettera cc) del D.Lgs.152/2006
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Responsabile Tecnico dell’impresa relativa all’avvenuta formazione degli addetti e alla tenuta dei relativi registri, secondo lo schema di cui all’allegato 2C della deliberazione del C.N. del 29 luglio 2008, n. 2.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
Garanzia finanziaria solo per l’iscrizione in categoria 5 e 1 (nel caso di trasporto di rifiuti urbani pericolosi);
Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN: IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;
Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
GARANZIE FINANZIARIE: vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).
Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.
L’iscrizione, o il rinnovo dell’iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi. Come nel caso delle imprese iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare con la domanda d’iscrizione (si veda schema suindicato relativo alla categoria 5).
Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere a due normative di riferimento:
• ISO 14001:2004 (con diffusione internazionale): 40%
• REGOLAMENTO CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea): 50%.
Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.
SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione.
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.
Se il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata. Se il nuovo istituto bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.
DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale
REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.
VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, DM. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale, veicoli, cancellazione in uno o più categorie dell'Albo,ecc.). L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 DM. n. 120/2014).
L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT, inserimento veicoli dovrà essere presentata la perizia, ecc.). Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo.
Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
• sede legale
• legali rappresentanti
Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.
TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n. 349 del 08/03/2013.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo. La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.
Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.
MODULISTICA
Allegati integrativi istanza Centri di Raccolta
Allegato A dotazione minima veicoli e personale ctg. 1
Allegato B dotazione minima veicoli e personale cat. 1 per lo svolgimento dei singoli servizi
Allegato C dotazione minima vecioli e personale per lo spazzamento meccanizzato
Allegato E dotazione minima veicoli e personale ctg. 4 e 5
Attestazione relativa all’idoneità tecnica dei veicoli
Autocertificazione antimafia Allegato B
Dichiarazione conformità copie
Dichiarazione di compatibilità incarico svolto RT CTG. 1 4 e 5
Dichiarazione dotazione minima veicoli e personale cat. 1
Dichiarazione dotazione minima veicoli e personale cat. 4 e 5
Modello domanda di iscrizione cat. 1, 4, 5, 8, 9, 10Modello domanda di rinnovo cat. 1, 4, 5, 8, 9 , 10
Modello fideiussione ctg. 1 e 5
Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10
Requisiti minimi del Responsabile Tecnico per le categorie 1, 4 e 5
Requisiti soggettivi del legale rappresentante
Requisiti soggettivi del RTSubAllegato A dotazione minima veicoli e personale cat. 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014 n. 120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
Decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, allegato 1, modificato dal decreto 23 aprile 1999
Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti
Contratto di fideiussione categorie 1- 5
(allegato 1, decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, aggiornato al decreto legislativo 152/2006)
Circolare Comitato Nazionale Albo n. 1000 del 7 agosto 2006
Modalità di presentazione della richiesta di riduzione degli importi delle garanzie finanziarie
Circolare Comitato Nazionale Albo n. 1963 del 29 dicembre 2006
Chiarimenti riguardo la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie
Articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010
riduzione degli importi delle garanzie finanziarie
Circolare Comitato Nazionale Albo n. 240 del 9 febbraio 2011
Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205