Un imballaggio preconfezionato ( detto anche preimballaggio) è un prodotto chiuso in un contenitore in assenza del consumatore e preparato in modo che la quantità in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.
Nella prassi commerciale i preimballaggi sono molto diffusi: il pacco di pasta, la bottiglia di olio o di vino, la scatola di pelati o lo yogurt sono alcuni dei più comuni preimballaggi presenti nei carrelli della spesa dei consumatori, tutti questi prodotti sono preparati in assenza dell'acquirente, ed è per questo che il legislatore impone al produttore di porre in essere procedure di controllo interno atte a garantire che il contenuto effettivo degli stessi corrisponda a quello dichiarato sulla confezione. Infatti occorre tenere presente che nella fase di confezionamento di un prodotto, il suo dosaggio avviene mediante sistemi di riempimento e/o pesatura automatici che non sono comunque perfetti, visto che vengono influenzati da molteplici fattori tra cui le caratteristiche stesse del prodotto, tutto ciò fa sì che all’uscita dall’impianto, nonostante l’esatto peso impostato dal fabbricante, ci potrebbero essere confezioni più pesanti o “leggere” rispetto al peso prestabilito, per evitare ciò i fabbricanti devono tenere costantemente sotto controllo la produzione anche attraverso metodi di controllo statistico. I preconfezionati devono recare sulle confezioni delle indicazioni obbligatorie.
Non appartengono alla categoria dei preimballaggi quei prodotti che il venditore confeziona preventivamente, per motivi di efficienza o di strategia, senza condizionarne la quantità ad una massa o a un volume prestabiliti. Questi prodotti rientrano in una categoria intermedia tra i prodotti sfusi ed i preconfezionati e vengono chiamati preincartati. E’ da evidenziare che il preincartato non può essere realizzato dal venditore al di fuori del proprio esercizio. Gli obblighi di etichettatura che gravano sui prodotti preincartati sono quelli previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 109/92.
La Camera di Commercio, nell’ambito delle attività ad essa demandate per la Regolazione del mercato e la tutela dei consumatori, vigila sulla corretta applicazione delle norme sui preconfezionati.