La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha stabilito significative novità in materia di riscossione coattiva. Nello specifico ha previsto lo Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a mille Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228) e la Definizione agevolata dei carichi affidati al suddetto Agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231).
In ordine allo Stralcio è stata data facoltà agli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e, quindi, alle Camere di Commercio di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima Legge, un provvedimento di non adesione.
- Il Decreto Legge n. 198/2022, convertito in Legge n.14/2023, con modificazioni, pubblicata in G.U. n.49 del 27/02/2023 ha consentito un maggior termine per gli enti impositori, fino al 31-3-2023 per le proprie decisioni.
- La Camera di Commercio di Napoli, con Delibera della Giunta n. 18 del 23/03/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
- Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l’adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/./p>
Servizi su appuntamento
Per qualunque ulteriore informazione (cartelle esattoriali, ravvedimento operoso, ecc.), si invita l’utenza a contattare l’ufficio ai seguenti indirizzi: diritto.annuale@na.camcom.it,
Come compilare il modello F24 ORDINARIO sezione IMU ed altri tributi locali
- modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.
Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico della propria Banca o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione dati Entratel.
Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it
Le sezioni del Modello F24 si compilano come segue:
Contribuente | indicare il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale |
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI | codice ente/codice comune: NA (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codice tributo: 3850 e/o altri codici per sanzioni 3852, per interessi 3851 anno di riferimento: INDICARE L’ANNO CHE SI INTENDE PAGARE importi a debito versati: scrivere l’importo previsto |
SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
codice ente/ | Ravv | Imm | Acc | Saldo | num | codice tributo | rateazione/ | anno di | importi a debito | importi a credito | ||||||||||||||||||||||
NA | indicare | indicare | Importo da versare |
Diritto Annuale
Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato utilizzando il
- modello F24
oppure
Diritto annuale calcola e paga
É disponibile un sito tematico dedicato al diritto annuale:Questo strumento permette di ottenere il calcolo esatto dell’importo dovuto dall’impresa per l'anno 2022 (ravvedimento operoso) e 2023, effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema elettronico oppure stampare il modello F24 precompilato e procedere con il pagamento in banca o posta.
Per qualunque ulteriore informazione (cartelle esattoriali, ravvedimento operoso, ecc.), si invita l’utenza a contattare l’ufficio ai seguenti indirizzi: diritto.annuale@na.camcom.it.
Il diritto annuale è un tributo che ogni impresa iscritta o annotata al Registro delle Imprese deve versare a favore della camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede. Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:
nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio.
Il diritto non è frazionabile, deve essere pagato in un'unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento.
In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all'altra, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.
La misura del diritto annuale è stabilita, ogni anno, dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito decreto.
Si ricorda che per ottenere il rilascio del certificato camerale verra' effettuato il controllo del pagamento relativo ai 10 anni precedenti la richiesta.
Con il D.M. 1 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, è terminato il periodo transitorio previsto dalle precedenti disposizioni ed entra a regime la determinazione del diritto correlato al fatturato.
Tutte le imprese iscritte e/o annotate nella sezione SPECIALE del Registro delle Imprese saranno tenute a versare un importo in misura fissa; mentre tutte le imprese iscritte nella sezione ORDINARIA del Registro delle imprese pagheranno un importo commisurato al fatturato ai fini IRAP realizzato nell’anno precedente.
Chi deve pagare
Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circ. MAP n. 3587/c). Per le imprese che si iscrivono o aprono unità locali in corso d'anno il versamento è contestuale alla iscrizione
Tutti i soggetti che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle Imprese o che comunicano l’apertura di nuove unità locali, sono tenuti al pagamento del diritto annuale così come definito dal Decreto Ministeriale che annualmente fissa gli importi dovuti.
Considerato inoltre che a seguito dell’avvio della Comunicazione Unica d'impresa, tutte le domande inviate al Registro delle Imprese sono presentate con modalità telematica, anche per evitare sanzioni o applicazione di interessi moratori all'utenza, si comunica che l’importo del diritto annuale sarà sempre prelevato direttamente dal Registro delle Imprese, anche quando non espressamente richiesto nelle NOTE del modello.
In caso di fondo non disponibile o insufficiente, la domanda non potrà essere sospesa: il Registro delle Imprese segnalerà all’utenza l’obbligo del pagamento con modalità F24 entro il termine di 30 giorni dalla domanda di iscrizione dell’impresa o di apertura unità locale.
Si fa inoltre presente che, nei casi di omesso o tardivo pagamento si procederà all’invio di una sanzione amministrativa variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, ai sensi del Decreto legislativo n° 472/97 e del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n° 54.