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FORMULARIO DEI RIFIUTI TRASPORTATI
Il formulario dei rifiuti trasportati è esente:
- dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D Lgs. n. 22/97);
- dalla imposta di bollo;
- dalla tassa di concessione governativa.
Per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti, sono competenti l’ufficio del REGISTRO delle IMPRESE e l’AGENZIA delle ENTRATE ove è ubicata la sede dell’impresa o l’ unità locale; in mancanza di ubicazione presso la provincia si deve dimostrare la presenza di un sito produttivo di rifiuti.